Art. 4.
Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato
di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza puo' essere coperta con una assunzione a tempo determinato,
anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale
disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale
in mobilita'.