Art. 5.
Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato
1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle
pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo
18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del
decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e
gia' deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore
della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al
31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
delle singole amministrazioni.
2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il
personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, e' prorogata
fino al 31 dicembre 1996.