Art. 6.
Validita' delle graduatorie
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene
approvata dall'autorita' competente e rimane efficace per un termine
di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei
posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo.