Art. 7.
                        Procedure concorsuali
  1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre
1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge  8  giugno
1962,  n.  604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,  convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo
svolgimento delle procedure concorsuali per i  segretari  comunali  e
provinciali,   ivi   compresa   la   composizione  delle  commissioni
giudicatrici.
  2. Per la copertura delle segreterie comunali generali  di  seconda
classe  che  si  rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria
del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  23  dicembre  1995,  n. 571, il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n.
571 del 1995 inizia a decorrere  dalla  data  di  approvazione  della
predetta graduatoria.