Art. 7.
Procedure concorsuali
1. Limitatamente ai concorsi gia' banditi alla data dell'11 ottobre
1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno
1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno
1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo
svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e
provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni
giudicatrici.
2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda
classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria
del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 571, il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n.
571 del 1995 inizia a decorrere dalla data di approvazione della
predetta graduatoria.