Art. 8.
Misure di agevolazione della mobilita'
dei segretari comunali e provinciali
1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo, a
titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari, gia' di proprieta' dell'ente,
da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali
e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della
legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato
a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto
con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 marzo
1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al
comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle
amministrazioni interessate e le modalita' di rendicontazione dei
contributi assegnati.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.