Art. 8.
               Misure di agevolazione della mobilita'
                dei segretari comunali e provinciali
  1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero  dell'interno, non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo,  a
titolo  di  concorso  dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per  l'acquisto  o  per  la
ristrutturazione di unita' immobiliari, gia' di proprieta' dell'ente,
da  destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali
e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate  a  norma  della
legge  8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato
a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537.
  2.  Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto
con il Ministro del  tesoro,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 marzo
1996,  sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al
comma 1 previa approvazione di  appositi  progetti  presentati  dalle
amministrazioni  interessate  e  le  modalita' di rendicontazione dei
contributi assegnati.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.