Art. 9.
                       Numero degli assessori
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le
parole:  "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e nelle citta' metropolitane" sono sostituite  dalle
seguenti:  "non  superiore a otto nei comuni con popolazione compresa
tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni  con
popolazione  compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a
dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e  un  milione
di  abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti e nelle citta' metropolitane,  di
cui  all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e
fatta eccezione per le citta' metropolitane di cui  all'articolo  17,
comma 1, il numero degli assessori e' aumentato di due".
  2.  L'articolo  33,  comma  2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  " 2. La giunta provinciale  e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede,  e  da sei assessori per le province con popolazione fino a
700.000 abitanti, da otto assessori per  quelle  con  popolazione  da
700.000  a  1.400.000  abitanti,  da  dieci  assessori per quelle con
popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici  assessori  per
quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti".
  3.  Con  norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge
8 giugno 1990, n. 142, come  sostituito  dal  comma  2,  puo'  essere
ridotto sino alla meta'.