Art. 11.
Piccola societa' cooperativa
1. La piccola societa' cooperativa, quale forma semplificata di
societa' cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto
soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di "piccola societa' cooperativa". Tale
indicazione non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo
mutualistico.
3. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme relative
alle societa' cooperative in quanto compatibili con le disposizioni
del presente articolo.
4. Il potere di amministrazione puo' essere attribuito dallo
statuto ad un amministratore unico, ovvero all'assemblea. In
quest'ultimo caso e' necessaria l'indicazione dell'organo dotato del
potere di rappresentanza legale.
5. Alla piccola societa' cooperativa si applicano le norme in
materia di collegio sindacale previste per la societa' a
responsabilita' limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del
codice civile.
6. Nella piccola societa' cooperativa per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge, la piccola societa'
cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in societa'
cooperativa. La piccola societa' cooperativa puo' trasformarsi
esclusivamente in societa' cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola societa'
cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice
civile.