Art. 12.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
  1. All'articolo 17  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 1996";
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.   Il   termine   per  la  trasmissione  dei  conti  di  cui
all'articolo 60, comma 1, del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.
2440,  relativamente  alle attivita' demandate al commissario ad acta
di cui al comma  precedente  scade  alla  data  di  cessazione  delle
stesse.".
  2.  A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.  244,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire
230 miliardi e' destinato al  completamento  funzionale  delle  opere
infrastrutturali  da  realizzare,  in regime di concessione, ai sensi
dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli  interventi  nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.