Art. 2.
Disposizioni in materia di lavoro agricolo
1. Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore
flessibilita' nelle modalita' di assunzione e di garantire nel
contempo il tempestivo accertamento delle giornate di lavoro
effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore
dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3, mediante documenti tratti dal registro
di impresa di cui all'articolo 3. L'obbligo di cui all'articolo 1,
comma 2, e' adempiuto anche nei confronti dell'INPS e viene meno nei
confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema
telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto
ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data
del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,
continuano ad essere assolti con le modalita' previste per gli altri
settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva nelle
assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223, trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo
determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno
precedente hanno occupato lavoratori per un numero di giornate
superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera
c), e 6 del citato articolo 25 e' esercitato, anche con riferimento
ad ambiti circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la
manodopera agricola le quali possono altresi' determinare criteri e
modalita' di applicazione del predetto onere di riserva.
2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della
commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione di accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento al lavoratore di
giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7
e 8, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. E'
altresi' abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 15 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1970, n. 83. L'articolo 14, comma 1, della
citata legge n. 83 del 1970, non trova applicazione con riferimento
ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di
cui all'articolo 3, comma 1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e' sostituito dal seguente: " 3.
Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato sulla base della stima tecnica e' significativamente
superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita
adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori
utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle
retribuzioni medie di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni
ed integrazioni.". I commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata
finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde,
ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto
legislativo.
2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono
riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi
territoriali ivi previsti.". L'articolo 14, comma 1, lettera b),
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
4. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 12, e'
utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il
concorso al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da
convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che
interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse
nelle aree determinate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per
l'impiego.