Art. 3.
Registro d'impresa nel settore agricolo
1. I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa
previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 29 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. ll registro e'
rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di
dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, assumono per un
numero di giornate non superiore a 150, hanno facolta' di optare per
il modello semplificato di detto registro.
2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995,
provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri
archivi i moduli, preintestati, della denuncia aziendale. A far tempo
da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia
aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo
l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS
rilascia il modello semplificato del registro di impresa ai datori di
lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero
di giornate non superiore a 150.
3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono
essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro
assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale,
luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto
collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione
lorda giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a
tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della
lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il relativo periodo di
svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro vanno altresi' indicati il tipo di contratto e la sua durata,
il livello iniziale e finale di inquadramento, gli estremi
dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.
4. La sezione matricola e paga e' composta di fogli a lettura
ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari, predisposti
per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre contenenti soltanto
la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga.
Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego
e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data
di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto
dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e
paga, va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare,
in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere
utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375.
5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella
sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4,
deve essere effettuata con riferimento a ciascuna fase o periodo
lavorativo. E' consentita altresi' un'unica registrazione qualora
l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi, a condizione
che gli stessi siano preventivamente indicati e che l'effettiva
prestazione non sia interrotta, tra una fase e l'altra o tra un
periodo e l'altro, da un intervallo superiore a sette giorni di
calendario.
6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione,
stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, avente per oggetto programmi di assunzione di operai a tempo
determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente,
potra' effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle
assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo
previsto dalla convenzione medesima.
7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a
ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici
del lavoratore, l'anno, il mese e il giorno in cui si svolge la
prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei
fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.
8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti
gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con
l'indicazione dei dati anagrafici, codice fiscale, luogo di
svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione,
giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento,
contratto collettivo applicato e livello di inquadramento ovvero
retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.
9. Il registro d'impresa semplificato e' composto di fogli a
lettura ottica. Ciascun foglio e' riprodotto in cinque esemplari,
predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i primi tre
contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti
anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro
cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura
entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al
lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio
sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.
Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al
mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto
per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di
durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel
registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per
l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro e' tenuto per
ciascun periodo di paga a rilasciare al lavoratore analogo documento.
10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro
d'impresa, nonche' il registro d'impresa semplificato devono essere
numerati in ogni pagina e devono contenere nell'ultima pagina
l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonche' del
primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima indicazione deve
essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento o parti di esso presso
i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
ovvero presso l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla
quale egli aderisca o conferisca mandato e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si
sia avvalso della predetta facolta', la sezione matricola e paga deve
essere disponibile nella sede aziendale e deve essere esibita ad ogni
richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza
delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro,
nonche' in materia di imposte.
12. La sezione presenze va tenuta sul luogo di lavoro indicato
nella sezione matricola e paga. Essa va compilata entro il termine
della giornata di lavoro. Entro il mese di novembre 1996 il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle rilevazioni
effettuate in almeno otto regioni e sentite le competenti commissioni
parlamentari, puo' disporre con proprio decreto che la sezione
presenze venga compilata prima dell'inizio della prestazione
lavorativa.
13. ll registro d'impresa semplificato va compilato all'atto
dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale
della facolta' di tenere il predetto documento presso i soggetti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero presso
l'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli
aderisca o conferisca mandato, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Il datore di lavoro che esercita la
predetta facolta' deve tenere copia del registro sul posto di lavoro
e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla
vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di
legislazione sociale e del lavoro nonche' in materia di imposte.
14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la
inalterabilita' e la indelebilita' dei dati assunti; ove siano
necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in modo che le
registrazioni corrette siano leggibili.
15. ll datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue
sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in
conformita' a quanto previsto per i datori di lavoro extra agricoli,
secondo le modalita' stabilite dal predetto Istituto.
16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia
di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve
ritirare dal lavoratore l'attestato di disoccupazione (modello C/1)
ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione
circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne
momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di
lavoro, che e' tenuto a riportare sul registro d'impresa e sul
modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde
della loro veridicita'.
17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli
operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge devono essere
registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo
puo' essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente
decreto. Limitatamente agli operai a tempo determinato le annotazioni
relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro
devono essere riferite al periodo residuo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto,
indicato nella comunicazione di assunzione.
18. L'omessa o infedele compilazione del registro di impresa e del
modello semplificato previsti dal presente articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per
ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a
carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i
documenti che egli e' obbligato a tenere sul luogo di lavoro. Il
presente comma trova applicazione con riferimento alle violazioni che
intervengano successivamente al sessantesimo giorno a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei
termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata
prevista dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, e' punita con la sanzione amministrativa da lire
25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.
20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo e dall'articolo 1 sono versati su apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati
al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, concernente il Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 12.
21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta,
compilazione e conservazione dei documenti di lavoro.