Art. 4.
Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo
1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a
decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresi', alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di
lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati
entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di
presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante
affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di
residenza del lavoratore.
3. L'elenco nominativo annuale e' compilato entro il 31 maggio
dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni
trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle
integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale e' notificato ai lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune
viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di
informazione. In caso di riconoscimento di giornate lavorative
intervenuto dopo la compilazione dell'elenco nominativo annuale,
l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.
5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali
per il collocamento in agricoltura non oltre venti giorni
dall'avvenuta compilazione.
6. Il lavoratore, ove riscontri difformita' tra le giornate
lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed
intenda attivare la procedura di riconoscimento prevista
dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per
territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.
7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di
lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della
tipologia della lavorazione, delle mansioni svolte e della
retribuzione percepita.
8. ll capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a
non essere discriminato sul mercato del lavoro.
9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle
commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura,
entro il 30 settembre successivo alla pubblicazione dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.
10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in
agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e' disposta sulla base delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e comunque
non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta
informazione.
11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le
giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8 della legge 12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375.
12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi del comma
14.
13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da
copia autenticata del contratto registrato ovvero stipulato con
l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei terreni in
concessione, dagli stati di famiglia del concedente e del
concessionario, nonche' dall'indicazione della prevedibile
ripartizione tra ciascun componente del nucleo familiare delle
giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
14. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme
parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei
contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle
caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di
coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia,
con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame.
15. I valori medi, determinati ai sensi del comma 14, valgono, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, oltre che per l'accertamento ai fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 11, anche ai fini dei controlli previsti
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.
16. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati
entro il 30 aprile 1996, sulla base di proposte delle commissioni
provinciali da inviare al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1996. In caso di mancato invio delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere
della commissione centrale.
17. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali,
di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83 e
all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.
375.