Art. 5.
Recupero contributi agricoli
1. Il termine per la regolarizzazione prevista dall'articolo 18,
commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, e' differito al 31 marzo 1996.
Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti
esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.
La regolarizzazione e' ammessa per le posizioni debitorie relative
agli anni 1995 e precedenti in scadenza entro la data del 31 gennaio
1996. La domanda di regolarizzazione, a pena di inammissibilita'
della stessa, e' corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di
una somma pari ad un quarto, maggiorata del 2 per cento, di quanto si
sarebbe dovuto versare alla data del 31 dicembre 1995 ai fini della
regolarizzazione contributiva prevista dalla normativa vigente alla
predetta data. Il versamento del rimanente importo dovuto e'
effettuato, per l'anno 1996, in tre rate trimestrali decorrenti dal
10 giugno 1996 e, successivamente, in rate quadrimestrali
consecutive, in numero non superiore a 23, decorrenti dal 10 aprile
1997. Per quanto non diversamente disposto continua a trovare
applicazione la disciplina di cui al citato articolo 18, commi 6 e
seguenti, e i termini di cui al comma 11 del medesimo articolo 18
della citata legge n. 724 del 1994, sono differiti al 31 dicembre
1995. Il riferimento all'anno 1995 di cui al comma 14 del medesimo
articolo 18 e' adeguato all'anno 1996.
2. Per i soggetti che hanno proceduto alla regolarizzazione entro
il 31 dicembre 1995, il termine di pagamento della seconda rata e'
fissato al 10 giugno 1996 e gli interessi di differimento decorrono
dal termine di pagamento della terza rata. Le somme eventualmente
versate in eccedenza all'atto del pagamento della prima rata,
rispetto alle modalita' di calcolo stabilite dal comma 1, sono
detratte dagli importi relativi alle rate successive.
3. ll termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione degli
obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento della prima rata
di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' differito al 31 maggio 1995.
4. In caso di regolarizzazione di cui ai commi 1 e seguenti, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.