Art. 6.
Tirocini formativi e di orientamento
1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promosse iniziative di
tirocinio pratico e di esperienza a favore di soggetti che hanno gia'
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali, da:
a) universita';
b) provveditorati agli studi;
c) istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
d) centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
e) agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) comunita' terapeutiche e cooperative sociali.
3. Gli organismi di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al
comma 1 presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone
preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente
competente nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero,
in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I rapporti che i datori di lavoro
privati e pubblici intrattengono con i soggetti ad essi avviati ai
sensi del presente comma non costituiscono rapporti di lavoro.
4. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per
la responsabilita' civile. Essi garantiscono la presenza di un tutor
come responsabile didattico ed organizzativo delle attivita'.
5. I tirocini pratici di esperienza, qualora effettuati nell'ambito
di attivita' di formazione professionale, sono disciplinati
dall'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla
normativa regionale. Qualora la normativa regionale non indichi
limiti di durata, ai predetti tirocini si applicano i limiti indicati
al comma 6, lettera b).
6. I tirocini di cui al comma 1 sono attuati nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione. Essi sono realizzati entro
i limiti e con le modalita' di seguito indicate:
a) per gli utenti in formazione scolastica, compresi gli utenti
in uscita, hanno durata non superiore a tre mesi e vengono promossi
dalle strutture scolastiche, formative e/o di orientamento;
b) per gli utenti in attesa di occupazione ovvero inoccupati,
disoccupati, in mobilita', hanno durata non superiore a quattro mesi,
sono svolti in specifico ruolo o ambito lavorativo e vengono promossi
dalle strutture di cui al comma 2, lettere d), e) ed f);
c) per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano
corsi per diplomi universitari di primo grado, o per coloro che hanno
concluso i relativi studi da non piu' di un anno, hanno durata non
superiore a sei mesi e vengono promossi dalle universita' e dai
centri di orientamento;
d) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria
superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o
specializzazione hanno durata non superiore a sei mesi. Questi corsi
sono istituiti sulla base di accordi tra l'amministrazione scolastica
o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle
proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
a livello nazionale e degli ordini professionali. Mediante la stipula
di accordi o convenzioni con l'universita' le attivita' di formazione
svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini
della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al
conseguimento dei diplomi universitari.
7. I limiti temporali di cui al comma 6 sono incrementati sino al
doppio nel caso di tirocini di cui beneficino i soggetti portatori di
handicap. La commissione regionale per l'impiego puo' disporre che,
per specifici progetti relativi ai predetti lavoratori, la durata del
tirocinio sia incrementata sino ad un massimo di ventiquattro mesi. I
soggetti portatori di handicap che svolgono il tirocinio sono
computabili ai fini dell'assolvimento dell'obbligo occupazionale
previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.
8. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui al comma 2 e i datori di lavoro,
pubblici e privati. Esse devono:
a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo e/o di
orientamento;
b) indicare il nominativo del tutor aziendale e di quello
incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;
c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;
d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui
al comma 4.
9. Le disposizioni del presente articolo, comprese quelle relative
alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che
effettuano esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito dei
programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione
degli stessi, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo criteri e
modalita' da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione e dell'interno.
10. Sono abrogati i commi 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il comma 13 dell'articolo 3
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
11. Nei limiti e secondo le modalita' determinate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, gli oneri finanziari
connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dal
presente articolo a favore di giovani del Mezzogiorno presso imprese
di regioni diverse del centro e del nord possono essere ammessi al
rimborso totale o parziale ivi compresi, nel caso in cui i predetti
progetti lo prevedano, per la parte relativa alla spesa sostenuta
dall'impresa per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalita'
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 12.
12. Per la partecipazione al tirocinio, gli studenti lavoratori
hanno diritto ad usufruire di una sospensione del rapporto di lavoro,
nei termini e con le modalita' previsti dalla contrattazione
collettiva. La sostituzione del lavoratore giustifica l'assunzione
con contratto di lavoro a termine.