Art. 7.
Misure straordinarie per la promozione
del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno
1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai
sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione,
il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi
all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei
programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro
mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la
fattibilita' dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti
le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai criteri
previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale
europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui
proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di
privilegio speciale;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale
copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al corso
possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
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