Art. 8.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani
nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
" 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.".
2. ll comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
" 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionale per l'impiego.".
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale, modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di
criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998.