Art. 3. 1. All'art. 5, comma 2, del decreto dopo la parola "inammissibili" sono aggiunti i seguenti periodi: "e ne danno contestualmente comunicazione agli interessati. Questi provvedono ad inviare al Ministero del tesoro la documentazione relativa alla certificazione 'antimafia' ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il consorzio o la societa', i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione), nonche' i soci (ditte e relativi responsabili), che detengono quote del fondo consortile superiori al 10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione". Il presente regolamento sara' inviato per la registrazione alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 gennaio 1996 Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: DINI
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del D.M. n. 693/1994, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 5 (Istruttoria delle domande e concessione del contributo). - 1. Il Mediocredito centrale e l'Artigiancassa, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, verificano: a) la completezza della documentazione pervenuta e la conformita' della stessa alle disposizioni di cui al presente regolamento; b) la corretta determinazione dell'ammontare del contributo richiesto in rapporto alle perdite ammissibili al rimborso secondo i criteri indicati all'art. 3, anche avvalendosi delle banche dati esistenti e disponibili. 2. I suddetti enti trasmettono al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Div. V, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, le domande di agevolazione corredate delle relative risultanze istruttorie e con l'indicazione della misura di contributo concedibile, in ragione dell'ammontare complessivo degli interventi richiesti, ovvero dei motivi che inducono a ritenere le domande stesse inammissibili e ne danno contestualmente comunicazione agli interessati. Questi provvedono ad inviare al Ministero del tesoro la documentazione relativa alla certificazione 'antimafia' ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante il consorzio o la societa', i suoi organi responsabili (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione), nonche' i soci (ditte e relativi responsabili), che detengono quote del fondo consortile superiori al 10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. 3. Il direttore generale del Tesoro, sulla base delle risultanze istruttorie comunicate dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa e nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di agevolazione al Ministero, emette, entro il termine di sessanta giorni, il provvedimento di concessione del contributo di cui all'art. 31 ovvero il provvedimento di rigetto. 4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attivita' del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa e' regolata secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dagli stessi enti".