Art. 3.
  1. All'art. 5, comma 2, del decreto dopo la parola  "inammissibili"
sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "e  ne  danno  contestualmente
comunicazione agli  interessati.  Questi  provvedono  ad  inviare  al
Ministero  del  tesoro la documentazione relativa alla certificazione
'antimafia' ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55,  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  riguardante  il  consorzio  o  la
societa', i suoi organi responsabili  (presidente,  vice  presidente,
membri  del  consiglio  di  amministrazione), nonche' i soci (ditte e
relativi responsabili), che  detengono  quote  del  fondo  consortile
superiori  al  10 per cento e quelli per conto dei quali il consorzio
operi   in   modo   esclusivo   nei    confronti    della    pubblica
amministrazione".
  Il  presente  regolamento  sara'  inviato per la registrazione alla
ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 9 gennaio 1996
                                                    Il Ministro: DINI
Visto, il Guardasigilli: DINI
 
          Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  5  del  D.M.  n. 693/1994, come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 5 (Istruttoria delle  domande  e  concessione  del
          contributo).      -   1.   Il   Mediocredito   centrale   e
          l'Artigiancassa, nel rispetto  dell'ordine  cronologico  di
          arrivo delle domande, verificano:
              a)  la  completezza della documentazione pervenuta e la
          conformita'  della  stessa  alle  disposizioni  di  cui  al
          presente regolamento;
              b)   la   corretta  determinazione  dell'ammontare  del
          contributo richiesto in rapporto alle  perdite  ammissibili
          al  rimborso  secondo  i criteri indicati all'art. 3, anche
          avvalendosi delle banche dati esistenti e disponibili.
             2. I suddetti enti trasmettono al Ministero del tesoro -
          Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Div. V, entro
          novanta giorni dalla data di  ricevimento,  le  domande  di
          agevolazione    corredate    delle    relative   risultanze
          istruttorie e con l'indicazione della misura di  contributo
          concedibile,  in  ragione  dell'ammontare complessivo degli
          interventi richiesti, ovvero  dei  motivi  che  inducono  a
          ritenere   le  domande  stesse  inammissibili  e  ne  danno
          contestualmente  comunicazione  agli  interessati.   Questi
          provvedono   ad   inviare   al   Ministero  del  tesoro  la
          documentazione relativa alla certificazione 'antimafia'  ai
          sensi  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55, e successive
          modificazioni ed integrazioni, riguardante il  consorzio  o
          la  societa',  i suoi organi responsabili (presidente, vice
          presidente,  membri  del  consiglio  di   amministrazione),
          nonche'   i  soci  (ditte  e  relativi  responsabili),  che
          detengono quote del fondo consortile superiori  al  10  per
          cento  e  quelli  per conto dei quali il consorzio operi in
          modo    esclusivo    nei    confronti    della     pubblica
          amministrazione.
             3.  Il  direttore  generale del Tesoro, sulla base delle
          risultanze istruttorie comunicate dal Mediocredito centrale
          e dall'Artigiancassa e nel rispetto dell'ordine cronologico
          di arrivo  delle  domande  di  agevolazione  al  Ministero,
          emette,   entro   il   termine   di   sessanta  giorni,  il
          provvedimento di concessione del contributo di cui all'art.
          31 ovvero il provvedimento di rigetto.
             4. Per quanto non  previsto  dal  presente  regolamento,
          l'attivita'  del Mediocredito centrale e dell'Artigiancassa
          e' regolata  secondo  modalita'  e  procedure  che  saranno
          stabilite dagli stessi enti".