La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e  gli  articoli  530,
539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.