Art. 10.
  1.   Dopo  l'articolo  609-octies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti  penali).  -  La
condanna  per  alcuno  dei  delitti  previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:
   1) la perdita della potesta' del genitore, quando la  qualita'  di
genitore e' elemento costitutivo del reato;
   2)  l'interdizione  perpetua  da  qualsiasi ufficio attinente alla
tutela ed alla curatela;
   3) la perdita del  diritto  agli  alimenti  e  l'esclusione  dalla
successione della persona offesa".