Art. 10. 1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".