Art. 12.
1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale e' aggiunto
il seguente:
"Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di
persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di
delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona
offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei
mesi".