Art. 12. 1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale e' aggiunto il seguente: "Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA Art. 734-bis (Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalita' o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da tre a sei mesi".