Art. 12.
  1.  Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale e' aggiunto
il seguente:
  "Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI
                    LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA
  Art. 734-bis (Divulgazione delle  generalita'  o  dell'immagine  di
persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di
delitti   previsti   dagli  articoli  609-bis,  609-ter,  609-quater,
609-quinquies e  609-octies,  divulghi,  anche  attraverso  mezzi  di
comunicazione  di  massa,  le  generalita' o l'immagine della persona
offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da  tre  a  sei
mesi".