Art. 13.
  1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies  del  codice
penale  il  pubblico  ministero o la persona sottoposta alle indagini
possono  chiedere   che   si   proceda   con   incidente   probatorio
all'assunzione  della  testimonianza  di  persona  minore  degli anni
sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
  2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Con  la  richiesta  di   incidente   probatorio   di   cui
all'articolo  392,  comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti
gli atti di indagine compiuti".
 
          Nota all'art. 13:
             - Si trascrive il testo degli articoli  392  e  393  del
          codice  di  procedura  penale, come modificati dal presente
          articolo:
             "Art.  392  (Casi).  -  1.  Nel  corso  delle   indagini
          preliminari  il  pubblico ministero e la persona sottoposta
          alle indagini possono chiedere al giudice  che  si  proceda
          con incidente probatorio:
               a)  all'assunzione della testimonianza di una persona,
          quando vi e' fondato motivo di ritenere che la  stessa  non
          potra'  essere  esaminata nel dibattimento per infermita' o
          altro grave impedimento;
               b) all'assunzione di  una  testimonianza  quando,  per
          elementi  concreti  e  specifici,  vi  e' fondato motivo di
          ritenere che la persona sia esposta a  violenza,  minaccia,
          offerta  o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
          non deponga o deponga il falso;
               c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
          fatti  concernenti  la  responsabilita'  di  altri,  quando
          ricorre  una  delle circostanze previste dalle lettere a) e
          b);
               d) all'esame delle  persone  indicate  nell'art.  210,
          quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere
          a) e b);
               e)  al  confronto  tra  persone che in altro incidente
          probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
          discordanti, quando ricorre una delle circostanze  previste
          dalle lettere a) e b);
               f)  a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
          prova riguarda una persona, una cosa  o  un  luogo  il  cui
          stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
               g)  a  una ricognizione, quando particolari ragioni di
          urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
             1-bis. Nei  procedimenti  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli  609-  bis,  609-ter,  609-quater, 609-quinquies e
          609-octies del codice penale il  pubblico  ministero  o  la
          persona  sottoposta  alle  indagini possono chiedere che si
          proceda  con  incidente  probatorio  all'assunzione   della
          testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al
          di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
             2.  Il  pubblico  ministero e la persona sottoposta alle
          indagini possono altresi'  chiedere  una  perizia  che,  se
          fosse  disposta  nel  dibattimento, ne potrebbe determinare
          una sospensione superiore a sessanta giorni".
            "Art. 393 (Richiesta). - 1. La  richiesta  e'  presentata
          entro   i   termini   per  la  conclusione  delle  indagini
          preliminari   e   comunque   in   tempo   sufficiente   per
          l'assunzione  della prova prima della scadenza dei medesimi
          termini e indica:
               a) la prova da assumere, i fatti che ne  costituiscono
          l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione
          dibattimentale;
               b) le persone nei confronti delle quali si procede per
          i fatti oggetto della prova;
               c)  le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono
          la prova non rinviabile al dibattimento.
             2. La richiesta proposta dal pubblico  ministero  indica
          anche  i  difensori  delle  persone interessate a norma del
          comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
             2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio  di  cui
          all'art.   392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita
          tutti gli atti di indagine compiuti.
             3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano  a  pena
          di inammissibilita'.
             4.  Il  pubblico  ministero e la persona sottoposta alle
          indagini possono chiedere  la  proroga  del  termine  delle
          indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente
          probatorio.  Il  giudice  provvede  con  decreto  motivato,
          concedendo  la  proroga   per   il   tempo   indispensabile
          all'assunzione  della prova quando risulta che la richiesta
          di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata
          anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se  il
          termine   per   le   indagini   preliminari  scade  durante
          l'esecuzione dell'incidente probatorio.  Del  provvedimento
          e'  data in ogni caso comunicazione al procuratore generale
          presso la corte di appello".
             La Corte costituzionale,  con  sentenza  23  febbraio-10
          marzo  1994, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n. 12
          - prima serie  speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
          degli  articoli  392  e  393 c.p.p., nella parte in cui non
          consentono che, nei casi previsti dalla prima parte di tali
          disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto
          ed eseguito anche nella fase della udienza preliminare.