Art. 13.
1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice
penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni
sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui
all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti
gli atti di indagine compiuti".
Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo degli articoli 392 e 393 del
codice di procedura penale, come modificati dal presente
articolo:
"Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
fatti concernenti la responsabilita' di altri, quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e
b);
d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210,
quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere
a) e b);
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale il pubblico ministero o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si
proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al
di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni".
"Art. 393 (Richiesta). - 1. La richiesta e' presentata
entro i termini per la conclusione delle indagini
preliminari e comunque in tempo sufficiente per
l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi
termini e indica:
a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono
l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione
dibattimentale;
b) le persone nei confronti delle quali si procede per
i fatti oggetto della prova;
c) le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono
la prova non rinviabile al dibattimento.
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica
anche i difensori delle persone interessate a norma del
comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui
all'art. 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita
tutti gli atti di indagine compiuti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena
di inammissibilita'.
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono chiedere la proroga del termine delle
indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente
probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato,
concedendo la proroga per il tempo indispensabile
all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta
di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata
anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il
termine per le indagini preliminari scade durante
l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento
e' data in ogni caso comunicazione al procuratore generale
presso la corte di appello".
La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10
marzo 1994, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n. 12
- prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita'
degli articoli 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non
consentono che, nei casi previsti dalla prima parte di tali
disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto
ed eseguito anche nella fase della udienza preliminare.