Art. 13. 1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1". 2. All'articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti".
Nota all'art. 13: - Si trascrive il testo degli articoli 392 e 393 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo: "Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); d) all'esame delle persone indicate nell'art. 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609- bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni". "Art. 393 (Richiesta). - 1. La richiesta e' presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova; c) le circostanze che, a norma dell'art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento. 2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore. 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'art. 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilita'. 4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento e' data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello". La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, n. 12 - prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimita' degli articoli 392 e 393 c.p.p., nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima parte di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase della udienza preliminare.