Art. 14.
  1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
  "3-bis.  La  persona  sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai  sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis".
  2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente:
  "5-bis.  Nel  caso  di  indagini  che  riguardano  ipotesi di reato
previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice  penale,  il  giudice,  ove   fra   le   persone   interessate
all'assunzione  della  prova  vi  siano  minori  di  anni sedici, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo,  il  tempo  e  le
modalita'   particolari   attraverso   cui   procedere  all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo  rendono  necessario  od
opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso
dal  tribunale,  avvalendosi  il  giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello
stesso  minore.  Le   dichiarazioni   testimoniali   debbono   essere
documentate  integralmente  con  mezzi  di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti  di
riproduzione  o  di personale tecnico, si provvede con le forme della
perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche
redatto  verbale  in  forma  riassuntiva.   La   trascrizione   della
riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
 
          Nota all'art. 14:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 398 del codice di
          procedura penale, come modificato dal presente articolo:
             "Art. 398 (Provvedimenti sulla  richiesta  di  incidente
          probatorio).    -  1.  Entro  due giorni dal deposito della
          prova della  notifica  e  comunque  dopo  la  scadenza  del
          termine   previsto   dall'art.  396  comma  1,  il  giudice
          pronuncia  ordinanza  con  la  quale   accoglie,   dichiara
          inammissibile   o   rigetta   la   richiesta  di  incidente
          probatorio.  L'ordinanza di inammissibilita' o  di  rigetto
          e'   immediatamente  comunicata  al  pubblico  ministero  e
          notificata alle persone interessate.
             2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il  giudice
          stabilisce:
               a)  l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
          delle deduzioni;
               b) le persone interessate all'assunzione  della  prova
          individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
               c)  la  data  dell'udienza.  Tra il provvedimento e la
          data  dell'udienza  non  puo'   intercorrere   un   termine
          superiore a dieci giorni.
             3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle
          indagini,  alla  persona  offesa  e ai difensori avviso del
          giorno, dell'ora e del  luogo  in  cui  si  deve  procedere
          all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
          fissata.  Nello  stesso  termine  l'avviso e' comunicato al
          pubblico ministero.
             3-bis.  La  persona  sottoposta  alle  indagini   ed   i
          difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
          atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
             4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi
          sono  assegnati  alla  medesima  udienza, sempre che non ne
          derivi ritardo.
             5. Quando ricorrono ragioni  di  urgenza  e  l'incidente
          probatorio  non puo' essere svolto nella circoscrizione del
          giudice competente, quest'ultimo puo' delegare  il  giudice
          per  le  indagini  preliminari del luogo dove la prova deve
          essere assunta.
             5-bis. Nel caso di indagini che  riguardano  ipotesi  di
          reato  previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
          e 609-octies del codice penale,  il  giudice,  ove  fra  le
          persone  interessate  all'assunzione  della  prova vi siano
          minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al  comma  2,
          stabilisce  il  luogo,  il tempo e le modalita' particolari
          attraverso cui procedere all'incidente  probatorio,  quando
          le  esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
          A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo  diverso
          dal  tribunale,  avvalendosi  il  giudice, ove esistano, di
          strutture  specializzate  di  assistenza  o,  in  mancanza,
          presso  l'abitazione  dello stesso minore. Le dichiarazioni
          testimoniali debbono essere documentate  integralmente  con
          mezzi  di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si
          verifica una indisponibilita' di strumenti di  riproduzione
          o  di  personale  tecnico,  si  provvede con le forme della
          perizia     ovvero      della      consulenza      tecnica.
          Dell'interrogatorio  e'  anche  redatto  verbale  in  forma
          riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta
          solo se richiesta dalle parti".