Art. 14.
1. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
"3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis".
2. All'articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5
e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato
previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del
codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con
l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente
probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od
opportuno. A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso
dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture
specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello
stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere
documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di
riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della
perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche
redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della
riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti".
Nota all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell'art. 398 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 398 (Provvedimenti sulla richiesta di incidente
probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della
prova della notifica e comunque dopo la scadenza del
termine previsto dall'art. 396 comma 1, il giudice
pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta di incidente
probatorio. L'ordinanza di inammissibilita' o di rigetto
e' immediatamente comunicata al pubblico ministero e
notificata alle persone interessate.
2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice
stabilisce:
a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e
delle deduzioni;
b) le persone interessate all'assunzione della prova
individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la
data dell'udienza non puo' intercorrere un termine
superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del
giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere
all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data
fissata. Nello stesso termine l'avviso e' comunicato al
pubblico ministero.
3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i
difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli
atti depositati ai sensi dell'art. 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi
sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne
derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente
probatorio non puo' essere svolto nella circoscrizione del
giudice competente, quest'ultimo puo' delegare il giudice
per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve
essere assunta.
5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di
reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater
e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le
persone interessate all'assunzione della prova vi siano
minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2,
stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari
attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando
le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l'udienza puo' svolgersi anche in luogo diverso
dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di
strutture specializzate di assistenza o, in mancanza,
presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni
testimoniali debbono essere documentate integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si
verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico, si provvede con le forme della
perizia ovvero della consulenza tecnica.
Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta
solo se richiesta dalle parti".