Art. 15.
1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
"3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte
aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che si proceda a
porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a
porte chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali
procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla
sessualita' della persona offesa se non sono necessarie alla
ricostruzione del fatto".
Nota all'art. 15:
- Si trascrive il testo dell'art. 472 del codice di
procedura penale, come modificato dal presente articolo:
"Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1.
Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo'
nocere al buon costume ovvero, se vi e' richiesta
dell'autorita' competente, quando la pubblicita' puo'
comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete
nell'interesse dello Stato.
2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che
si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che
possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
ovvero delle parti private in ordine a fatti che non
costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando
l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice
provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o
alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicita' puo' nuocere alla pubblica igiene, quando
avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano
il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando e'
necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di
imputati.
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti
dagli articoli 609-bis, 609-ter, e 609-octies del codice
penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona
offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche
solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte
chiuse quando la parte offesa e' minorenne. In tali
procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o
sulla sessualita' della persona offesa se non sono
necessarie alla ricostruzione del fatto.
4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse
l'esame dei minorenni".