Art. 15.
  1. All'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
  "3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli
609-bis,  609-ter  e  609-octies  del codice penale si svolge a porte
aperte; tuttavia, la persona offesa puo' chiedere che  si  proceda  a
porte  chiuse  anche  solo per una parte di esso. Si procede sempre a
porte  chiuse  quando  la  parte  offesa  e'   minorenne.   In   tali
procedimenti  non  sono  ammesse  domande  sulla vita privata o sulla
sessualita'  della  persona  offesa  se  non  sono  necessarie   alla
ricostruzione del fatto".
 
          Nota all'art. 15:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 472 del codice di
          procedura penale, come modificato dal presente articolo:
             "Art. 472 (Casi in cui si procede a porte chiuse). -  1.
          Il  giudice  dispone  che  il dibattimento o alcuni atti di
          esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicita'  puo'
          nocere   al   buon  costume  ovvero,  se  vi  e'  richiesta
          dell'autorita'  competente,  quando  la  pubblicita'   puo'
          comportare  la  diffusione  di notizie da mantenere segrete
          nell'interesse dello Stato.
             2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che
          si proceda a  porte  chiuse  all'assunzione  di  prove  che
          possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni
          ovvero  delle  parti  private  in  ordine  a  fatti che non
          costituiscono     oggetto     dell'imputazione.      Quando
          l'interessato e' assente o estraneo al processo, il giudice
          provvede di ufficio.
             3.  Il  giudice  dispone  altresi' che il dibattimento o
          alcuni atti di esso si svolgano a porte  chiuse  quando  la
          pubblicita'  puo'  nuocere  alla  pubblica  igiene,  quando
          avvengono da parte del pubblico manifestazioni che  turbano
          il  regolare  svolgimento  delle  udienze  ovvero quando e'
          necessario salvaguardare la sicurezza  di  testimoni  o  di
          imputati.
             3-bis.  Il  dibattimento  relativo  ai  delitti previsti
          dagli articoli 609-bis, 609-ter, e  609-octies  del  codice
          penale  si  svolge  a  porte  aperte;  tuttavia, la persona
          offesa puo' chiedere che si proceda a  porte  chiuse  anche
          solo  per  una  parte  di  esso.  Si procede sempre a porte
          chiuse  quando  la  parte  offesa  e'  minorenne.  In  tali
          procedimenti  non sono ammesse domande sulla vita privata o
          sulla  sessualita'  della  persona  offesa  se   non   sono
          necessarie alla ricostruzione del fatto.
             4.  Il  giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse
          l'esame dei minorenni".