Art. 16. 1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale e' sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalita' del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.