Art. 16.
  1.  L'imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale e' sottoposto, con le forme
della  perizia,  ad  accertamenti  per  l'individuazione di patologie
sessualmente  trasmissibili,  qualora  le modalita' del fatto possano
prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.