Art. 17.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
le parole: "Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523,
527 e 628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro
la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale" sono
sostituite dalle seguenti: "Per i reati di cui agli articoli 527 e
628 del codice penale, nonche' per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
------------
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 104/1992
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), cosi' come modificato
dal presente articolo, e' il seguente:
Art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali). - 1. Per i
reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale,
nonche' per i delitti non colposi contro la persona, di cui
al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia una persona handicappata la pena e' aumentata
da un terzo alla meta'.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma
1 e' ammessa la costituzione di parte civile del difensore
civico, nonche' dell'associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare".