Art. 3.
  1. Dopo l'articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  609-bis  (Violenza  sessuale).  -  Chiunque,  con violenza o
minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o
subire atti sessuali e' punito con la reclusione da  cinque  a  dieci
anni.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi induce taluno a compiere o subire
atti sessuali:
   1) abusando delle condizioni di  inferiorita'  fisica  o  psichica
della persona offesa al momento del fatto;
   2)  traendo  in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
  Nei casi di minore gravita' la pena  e'  diminuita  in  misura  non
eccedente i due terzi".