Art. 5.
  1.   Dopo   l'articolo   609-ter   del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 4 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-quater (Atti sessuali con  minorenne).  -  Soggiace  alla
pena  stabilita  dall'articolo  609-bis  chiunque,  al di fuori delle
ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con  persona
che, al momento del fatto:
   1) non ha compiuto gli anni quattordici;
   2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando il colpevole sia
l'ascendente, il genitore anche adottivo,  il  tutore,  ovvero  altra
persona  cui,  per  ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di custodia, il minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con
quest'ultimo, una relazione di convivenza.
  Non  e'  punibile  il  minorenne  che,  al  di  fuori delle ipotesi
previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne
che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta'  tra  i
soggetti non e' superiore a tre anni.
  Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a due terzi.
  Si  applica  la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se
la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".