Art. 6. 1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 690-quinquies (Corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".