Art. 8.
  1.   Dopo  l'articolo  609-sexies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 7 della presente legge, e' inserito il seguente:
  "Art. 609-septies (Querela di parte). - I  delitti  previsti  dagli
articoli  609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della
persona offesa.
  Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo  comma,  il  termine
per la proposizione della querela e' di sei mesi.
  La querela proposta e' irrevocabile.
  Si procede tuttavia d'ufficio:
   1)  se  il  fatto  di  cui  all'articolo  609-bis  e' commesso nei
confronti di persona che al momento del fatto  non  ha  compiuto  gli
anni quattordici;
   2)  se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di
lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore  e'
affidato  per  ragioni  di  cura,  di  educazione,  di istruzione, di
vigilanza o di custodia;
   3) se il fatto e' commesso  da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato   di   pubblico   servizio  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni;
   4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per  il  quale  si
deve procedere d'ufficio;
   5)  se  il  fatto  e'  commesso  nell'ipotesi  di cui all'articolo
609-quater, ultimo comma".