Art. 8. 1. Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 609-septies (Querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La querela proposta e' irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis e' commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se il fatto e' commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; 3) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; 4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio; 5) se il fatto e' commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma".