Art. 9.
  1.  Dopo  l'articolo  609-septies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 8, comma  1,  della  presente  legge,  e'  inserito  il
seguente:
  "Art.  609-octies  (Violenza  sessuale  di  gruppo).  - La violenza
sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da  parte  di  piu'
persone  riunite,  ad  atti  di violenza sessuale di cui all'articolo
609-bis.
  Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con
la reclusione da sei a dodici anni.
  La  pena  e'  aumentata  se  concorre  taluna   delle   circostanze
aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
  La  pena  e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La
pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)
del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112".