Art. 6.
  1.  Il  rilascio dell'autorizzazione e' subordinato all'indicazione
delle tariffe che saranno adottate dall'istante e rese pubbliche, per
filoni merceologici o per singoli servizi, nonche' al  versamento  di
un  canone  annuo  e di una cauzione, che sono collegati al fatturato
dell'impresa richiedente, ai programmi operativi presentati,  nonche'
all'eventuale spazio in uso per l'espletamento delle operazioni ed al
grado di pericolosita' delle merci trattate.
  2. Il canone annuo non puo' essere inferiore a lire 5 milioni.
  3.  La  cauzione,  anche  sotto forma di fideiussione bancaria o di
assicurazione con societa' assicuratrici di rilevanza  internazionale
o  nazionale, non puo' essere inferiore a lire 5 milioni e, comunque,
non superiore al canone stabilito.
  4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi  si  applicano  anche
alle  imprese  che  siano  concessionarie di aree o banchine ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994, garantendo la piena  parita'
di   trattamento   tra   le   imprese  concessionarie  e  quelle  non
concessionarie.
  5. L'individuazione del canone  e  della  cauzione,  che  l'impresa
autorizzata  e'  tenuta  a  corrispondere,  e'  effettuata,  con atto
motivato,  tenendo  conto  dei  parametri  di   cui   al   comma   1,
dall'autorita'  competente  al rilascio dell'autorizzazione medesima,
sentita la commissione consultiva locale.
  6.  L'impresa  o  la  societa'  che   ha   ottenuto   il   rilascio
dell'autorizzazione  e'  tenuta  ad  osservare  le  disposizioni  che
regolano l'esercizio delle attivita' portuali di cui all'art. 1 ed  a
comunicare  all'autorita' tutte le variazioni delle tariffe indicate,
assicurando  la  piu'  ampia  trasparenza  e  garantendo  parita'  di
trattamento a parita' di condizioni.
 
          Nota agli articoli 4, 6 e 8:
            -  Il  testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
          84, modificato dall'art. 3, comma 10, del D.L. 16  febbraio
          1996,  n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
          19 febbraio 1996, e' il seguente:
            "Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).   -   1.
          L'autorita'  portuale  e,  dove non istituita, ovvero prima
          del   suo   insediamento,   l'organizzazione   portuale   o
          l'autorita'   marittima   danno   in  concessione  le  aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese  di  cui  all'art  16,  comma 3, per l'espletamento
          delle operazioni portuali, fatta salva  l'utilizzazione  di
          immobili  demaniali  da  parte di amministrazioni pubbliche
          per lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad  attivita'
          marittime  e portuali. Le concessioni sono affidate, previa
          determinazione dei relativi canoni, sulla  base  di  idonee
          forme  di pubblicita', stabilite dai Ministro dei trasporti
          e della navigazione, di  concerto  con  il  Ministro  delle
          finanze,  con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono
          altresi' indicati:
               a) la durata della concessione, i poteri di  vigilanza
          e  controllo  delle  autorita'  concedenti, le modalita' di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario;
               b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
          tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione,
          agli  investimenti  previsti,  al valore delle aree e degli
          impianti utilizzabili, ovvero al  solo  valore  delle  aree
          qualora  il  concessionario  rilevi  gli  impianti all'atto
          della concessione.
             2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi  allo
          svolgimento  delle  operazioni  portuali  da parte di altre
          imprese non concessionarie.
             3. Con il decreto di cui al comma  1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle   concessioni   di  aree  e  banchine  alle  normative
          comunitarie.
             4.  Per  le  iniziative  di   maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
          delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui  al
          comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
          sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
             5.  Le  concessioni  o gli accordi sostitutivi di cui al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali.
             6. Ai fini del rilascio  della  concessione  di  cui  al
          comma   1   e'   richiesto   che  i  destinatari  dell'atto
          concessorio:
               a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio,  volto  all'incremento  dei  traffici  e alla
          produttivita' del porto;
               b)  possiedano  adeguate  attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed  operativo  a  carattere  continuativo  ed integrato per
          conto proprio e di terzi;
               c) prevedano un organico di lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a).
             7.  In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale  ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto,  a  meno  che  l'attivita' per la quale richiede una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni  gia'  esistenti nella stessa area demaniale, e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le sono stati assegnati in concessione.
             8.   L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti  con  cadenza annuale al fine di verificare il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti  nel  programma  di  attivita'  di cui al comma 6,
          lettera a).
             9.  In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi  indicati nel programma di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato  motivo,  l'autorita'  portuale o, laddove non
          istituita,   l'autorita'    marittima    revocano    l'atto
          concessorio".