Art. 2.
                   Prestazioni. Sistema di calcolo
  1. Ai soggetti di cui  all'art.  1  e'  attribuito  il  diritto  ai
trattamenti   pensionistici  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti, ai sensi  ed  in  conformita'  alle  norme  del  presente
decreto.
  2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1
si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi
dell'art.  3,  comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema
di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della  legge  8  agosto
1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di
computo, e secondo le modalita' attuative previste dal regolamento di
cui all'art. 6, comma 4.
  3.  Prestazioni  pensionistiche  di  natura  complementare  possono
essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed
in conformita' alle disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
 
          Note all'art. 2:
             - L'art. 1 della legge n. 335/1995 cosi' recita:
             "Art.  1  (Princi'pi  generali;  sistema  di calcolo dei
          trattamenti  pensionistici  obbligatori  e   requisiti   di
          accesso;  regime  dei  cumuli).    -  1.  La presente legge
          ridefinisce  il  sistema  previdenziale   allo   scopo   di
          garantire   la   tutela   prevista   dall'art.   38   della
          Costituzione,  definendo   i   criteri   di   calcolo   dei
          trattamenti  pensionistici attraverso la commisurazione dei
          trattamenti alla contribuzione, le  condizioni  di  accesso
          alle   prestazioni   con   affermazione  del  principio  di
          flessibilita',    l'armonizzazione    degli     ordinamenti
          pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi
          assicurativi,  l'agevolazione  delle  forme  pensionistiche
          complementari allo scopo di consentire  livelli  aggiuntivi
          di  copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa
          pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo  e
          lo  sviluppo  del  sistema  previdenziale medesimo.   2. Le
          disposizioni della presente  legge  costituiscono  principi
          fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
          Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre
          eccezioni  o  deroghe  alla  presente legge se non mediante
          espresse modificazioni delle  sue  disposizioni.  E'  fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  3,  lettera  h),  dello
          statuto speciale della Valle d'Aosta,  adottato  con  legge
          costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 4, e dalle relative
          norme di attuazione; la cui armonizzazione con  i  principi
          della  presente  legge  segue  le procedure di cui all'art.
          48-bis  dello  statuto  stesso.    3.  La  presente   legge
          costituisce  parte  integrante  della  manovra  di  finanza
          pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella  per  gli  anni
          1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del
          saldo   netto  da  finanziare  e  del  ricorso  al  mercato
          finanziario stabiliti dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge
          23 dicembre 1994,  n.  725  (legge  finanziaria  1995).  Le
          successive  disposizioni determinano gli effetti finanziari
          di contenimento stabiliti  dall'art.  13,  comma  1,  della
          legge  23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi
          quantitativi di cui  alla  allegata  tabella  1,  ai  sensi
          dell'art.    11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni.    4.  Per   gli   anni
          1996-1997,  al  fine di integrare gli effetti finanziari in
          termini di competenza di cui al comma 3,  sono  considerate
          le  maggiori  entrate  di  cui al decreto-legge 23 febbraio
          1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          marzo  1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e
          per lire  1.880  miliardi.    5.  Nel  triennio  1996-1998,
          qualora  non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di
          contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata
          tabella 1, il Governo della  Repubblica  adotta  misure  di
          modificazione  dei parametri dell'ordinamento previdenziale
          necessarie  a  ripristinare,  a  decorrere   dall'anno   di
          riferimento  della  medesima  manovra finanziaria, il pieno
          rispetto degli obiettivi finanziari  di  cui  alla  tabella
          predetta.  Le  modifiche  dei parametri devono riguardare i
          singoli  comparti  nei  quali  si   sono   verificati   gli
          scostamenti.  Ai  fini  del  riequilibrio  finanziario  del
          sistema previdenziale non puo' prevedersi  l'aumento  delle
          entrate  se  non  per  il  limitato periodo necessario alla
          produzione degli effetti derivanti dalla predetta  modifica
          dei  parametri  e  nel  comparto  in  cui  si  verifica  lo
          scostamento.  A  decorrere  dal  1998,  nel  documento   di
          programmazione  economico-finanziaria  di  cui  all'art.  3
          della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  in  apposita  sezione
          nella  parte  dedicata  agli  andamenti  tendenziali,  sono
          analizzate le proiezioni per il successivo  decennio  della
          spesa  previdenziale.  Ove  si  riscontrino  scostamenti al
          percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella  parte
          dedicata  alla definizione degli obiettivi, ovvero, risulti
          tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio  patrimoniale
          e  finanziario  dei singoli fondi del sistema previdenziale
          obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla
          presente  legge  con  apposito  provvedimento.  Per  quanto
          previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo
          di  valutazione  per la spesa previdenziale di cui al comma
          44 che, a tal fine, e' tenuto a predisporre  una  serie  di
          indicatori  idonei  a  valutare la dinamica dell'equilibrio
          finanziario relativo ai flussi  previdenziali  di  ciascuna
          gestione   del  sistema  previdenziale  obbligatorio.    6.
          L'importo della pensione annua nell'assicurazione  generale
          obbligatoria  e  nelle forme sostitutive ed esclusive della
          stessa, e'  determinato  secondo  il  sistema  contributivo
          moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
          coefficiente  di trasformazione di cui all'allegata tabella
          A  relativo  all'eta'  dell'assicurato   al   momento   del
          pensionamento.  Per  tener  conto  delle  frazioni  di anno
          rispetto   all'eta'   dell'assicurato   al   momento    del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato  con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra   un
          dodicesimo   della   differenza   tra  il  coefficiente  di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente  dell'eta'  inferiore a quella dell'assicurato
          ed il numero dei mesi.  Ad ogni assicurato e' inviato,  con
          cadenza   annuale,   un   estratto  conto  che  indichi  le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo   e   le   notizie   relative  alla  posizione
          assicurativa.  7. Per le pensioni liquidate  esclusivamente
          con  il  sistema  contributivo,  nei casi di maturazione di
          anzianita' contributive pari  o  superiori  a  40  anni  si
          applica il coefficiente di trasformazione relativo all'eta'
          di  57  anni,  in presenza di eta' anagrafica inferiore. Ai
          fini del computo delle predette anzianita'  non  concorrono
          le  anzianita'  derivanti  dal  riscatto  di studio e dalla
          prosecuzione volontaria dei versamenti  contributivi  e  la
          contribuzione   accreditata   per   i   periodi  di  lavoro
          precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di  eta'
          e'  moltiplicata  per 1,5.  8. Ai fini della determinazione
          del montante contributivo individuale si applica alla  base
          imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
          versamenti,  ad  accrediti  o ad obblighi contributivi e la
          contribuzione cosi' ottenuta si rivaluta su  base  composta
          al  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  esclusione della
          contribuzione   dello   stesso   anno,    al    tasso    di
          capitalizzazione.  9. Il tasso annuo di capitalizzazione e'
          dato  dalla  variazione  media  quinquennale  del  prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto   nazionale   di   statistica   (ISTAT),  con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          ai soli fini del calcolo  del  montante  contributivo  sono
          quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in
          cui  si  verifica la revisione e quelli relativi alla nuova
          serie per gli  anni  successivi.    10.  Per  gli  iscritti
          all'assicurazione   generale  obbligatoria  ed  alle  forme
          sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per  il
          computo  della  pensione  e' fissata al 33 per cento. Per i
          lavoratori autonomi iscritti all'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale  (INPS) detta aliquota e' fissata al 20
          per cento.  11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e
          dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di
          lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi  soggetti
          a  contribuzione  previdenziale,  rilevati  dall'ISTAT,  il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il
          Nucleo  di  valutazione di cui al comma 44, di concerto con
          il Ministro del tesoro, sentite le  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  le  organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro e dei lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul
          piano   nazionale,   ridetermina,   ogni   dieci  anni,  il
          coefficiente di trasformazione previsto al comma  6.    12.
          Per  i  lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui
          al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995  possono  far
          valere  un'anzianita'  contributiva  inferiore  a  diciotto
          anni, la pensione e' determinata dalla somma:
               a)   della   quota  di  pensione  corrispondente  alle
          anzianita' acquisite  anteriormente  al  31  dicembre  1995
          calcolata,  con  riferimento  alla data di decorrenza della
          pensione, secondo il  sistema  retributivo  previsto  dalla
          normativa vigente precedentemente alla predetta data;
               b)   della   quota   di   pensione  corrispondente  al
          trattamento   pensionistico   relativo    alle    ulteriori
          anzianita'   contributive   calcolato  secondo  il  sistema
          contributivo.
             13.  Per  i  lavoratori  gia'  iscritti  alle  forme  di
          previdenza  di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre
          1995  possono  far  valere  un'anzianita'  contributiva  di
          almeno  diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata
          secondo  la  normativa   vigente   in   base   al   sistema
          retributivo.   14. L'importo dell'assegno di invalidita' di
          cui alla legge 12 giugno 1984, n.  222,  liquidato  con  il
          sistema  contributivo,  ovvero la quota di esso nei casi di
          applicazione del comma 12,  lettera  b),  sono  determinati
          secondo  il  predetto sistema, assumendo il coefficiente di
          trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui
          l'eta'    dell'assicurato    all'atto     dell'attribuzione
          dell'assegno   sia   ad   essa   inferiore.   Il   predetto
          coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il calcolo
          delle pensioni ai superstiti dell'assicurato  nel  caso  di
          decesso  ad  un'eta'  inferiore  ai  57  anni.   15. Per il
          calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i  sistemi  di
          cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2,
          comma  3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano,
          secondo il  sistema  contributivo,  per  l'attribuzione  di
          un'anzianita'  contributiva  complessiva non superiore a 40
          anni,  aggiungendo  al  montante   individuale,   posseduto
          all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota
          di   contribuzione   riferita   al   periodo   mancante  al
          raggiungimento    del    sessantesimo    anno    di    eta'
          dell'interessato  computata  in  relazione alla media delle
          basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque  anni
          e  rivalutate  ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  503. Per la  liquidazione
          del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione
          di   cui   al  comma  14.    16.  Alle  pensioni  liquidate
          esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano
          le disposizioni  sull'integrazione  al  minimo.    17.  Con
          decorrenza  dal  1  gennaio 1996, per i casi regolati dagli
          articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto  legislativo
          30  dicembre  1992, n. 503, l'incremento delle settimane di
          riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia'  previsto
          nella  misura  del 50 per cento, e' sostituito dalla misura
          del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti
          tra il 1  gennaio  1996  e  la  data  di  decorrenza  della
          pensione,  con  arrotondamento  per  difetto.    18.  Per i
          lavoratori autonomi iscritti all'INPS che  al  31  dicembre
          1992   abbiano  avuto  un'anzianita'  contributiva  pari  o
          superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17  ai
          fini  della  determinazione della base pensionabile trovano
          applicazione  nella  stessa  misura  e  con   la   medesima
          decorrenza  e  modalita'  di computo ivi previste, entro il
          limite  delle  ultime  780   settimane   di   contribuzione
          antecedenti  la  decorrenza  della  pensione.    19.  Per i
          lavoratori i cui trattamenti pensionistici  sono  liquidati
          esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni
          di  vecchiaia,  di vecchiaia anticipata, di anzianita' sono
          sostituite da un'unica prestazione denominata 'pensione  di
          vecchiaia'.    20. Il diritto alla pensione di cui al comma
          19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si  consegue
          al  compimento  del  cinquantasettesimo  anno  di  eta',  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato   almeno   cinque   anni  di  contribuzione
          effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non
          inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
          all'art.  3,  commi  6  e  7.  Si  prescinde  dal  predetto
          requisito  anagrafico  al  raggiungimento  della anzianita'
          contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai  sensi
          del  comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
          dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano
          i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione  ai
          superstiti  in  caso  di morte dell'assicurato, ai medesimi
          superstiti,  che  non  abbiano  diritto   a   rendite   per
          infortunio   sul   lavoro   o   malattia  professionale  in
          conseguenza del predetto evento  e  che  si  trovino  nelle
          condizioni  reddituali di cui all'art.  3, comma 6, compete
          una indennita' una tantum, pari all'ammontare  dell'assegno
          di  cui  al  citato  art.  3,  comma 6, moltiplicato per il
          numero delle  annualita'  di  contribuzione  accreditata  a
          favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base
          ai  criteri  operanti  per  la  pensione ai superstiti. Per
          periodi  inferiori  all'anno,  la  predetta  indennita'  e'
          calcolata   in   proporzione   alle  settimane  coperte  da
          contribuzione. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina,
          con  decreto, le modalita' e i termini per il conseguimento
          dell'indennita'.  21. Per i pensionati di eta' inferiore ai
          63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non  e'
          cumulabile  con  redditi  da  lavoro  dipendente nella loro
          interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura  del
          50  per  cento per la parte eccedente il trattamento minimo
          dell'assicurazione   generale   obbligatoria   e   fino   a
          concorrenza  con i redditi stessi.  22. Per i pensionati di
          eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione  di  vecchiaia
          di  cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro
          dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la
          parte eccedente il  trattamento  minimo  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria  e  fino  a  concorrenza dei redditi
          stessi.  23. Per i lavoratori di cui ai commi 12  e  13  la
          pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei
          requisiti  di anzianita' contributiva e anagrafica previsti
          dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
          in via transitoria come integrata dalla presente legge.  Ai
          medesimi  lavoratori  e'  data  facolta'  di  optare per la
          liquidazione del trattamento  pensionistico  esclusivamente
          con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
          relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
          comma  19,  a condizione che abbiano maturato un'anzianita'
          contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno
          cinque  nel  sistema  medesimo.    24.  Il  Governo   della
          Repubblica  e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni   in   materia   di  criteri  di  calcolo,  di
          retribuzioni   di   riferimento,   di    coefficienti    di
          rivalutazione   e   di   ogni  altro  elemento  utile  alla
          ricostruzione delle posizioni assicurative  individuali  ai
          fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, avendo
          presente, ai fini del computo del montante contributivo per
          i  periodi  di  contribuzione  fino  al  31  dicembre 1995,
          l'andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel
          limite massimo della contemporanea aliquota in atto  presso
          il  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti.   25. Il diritto
          alla pensione di anzianita'  dei  lavoratori  dipendenti  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e  delle  forme
          di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
               a)  al  raggiungimento  di  un'anzianita' contributiva
          pari o superiore a 35 anni, in concorrenza  con  almeno  57
          anni di eta' anagrafica;
               b) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
          inferiore a 40 anni;
               c) al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
          inferiore  a  37  anni, o comunque a quella riportata nella
          colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore,  nei  casi
          in  cui  il  rapporto  di  lavoro  sia stato trasformato in
          rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi  dell'art.  5
          del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19  dicembre  1984,  n.  863,  e
          successive   modificazioni.   La   pensione   maturata   e'
          cumulabile con la retribuzione ed  e'  ridotta  in  ragione
          inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al
          50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della
          pensione  e  della  retribuzione non puo' comunque superare
          l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che,
          a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a  tempo
          pieno.
             26.  Per  i  lavoratori  dipendenti  iscritti alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque anni, nella fase  di  prima  applicazione,  il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il requisito anagrafico di cui  alla  medesima  tabella  B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.   27. Il  diritto  alla
          pensione  anticipata  di  anzianita' per le forme esclusive
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i superstiti e' conseguibile, nella fase
          transitoria, oltre che nei  casi  previsti  dal  comma  26,
          anche:
               a)  ferma  restando  l'eta'  anagrafica prevista dalla
          citata tabella B, in base alla previgente disciplina  degli
          ordinamenti  previdenziali  di  appartenenza  ivi  compresa
          l'applicazione   delle    riduzioni    percentuali    sulle
          prestazioni  di  cui  all'art. 11, comma 16, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537;
               b) a prescindere  dall'eta'  anagrafica  di  cui  alla
          lettera   a),  in  presenza  dei  requisiti  di  anzianita'
          contributiva  indicati   nell'allegata   tabella   C,   con
          applicazione  delle riduzioni percentuali sulle prestazioni
          di cui all'allegata tabella D che operano  altresi'  per  i
          casi  di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37
          anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali
          si applica la  predetta  tabella  D,  possono  accedere  al
          pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
          maturazione del requisito contributivo prescritto.
             28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione
          generale  obbligatoria,  oltre  che  nell'ipotesi di cui al
          comma  25,  lettera  b),  il  diritto  alla   pensione   di
          anzianita'  si  consegue al raggiungimento di un'anzianita'
          contributiva non inferiore a 35 anni ed al  compimento  del
          cinquantasettesimo  anno  di eta'. Per il biennio 1996-1997
          il predetto requisito di  eta'  anagrafica  e'  fissato  al
          compimento  del  cinquantaseiesimo  anno  di  eta'.   29. I
          lavoratori, che risultano essere in possesso dei  requisiti
          di  cui  ai  commi  25,  26, 27, lettera a), e 28: entro il
          primo   trimestre   dell'anno,    possono    accedere    al
          pensionamento  di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno,
          se di eta' pari o superiore a 57  anni;  entro  il  secondo
          trimestre,  possono  accedere al pensionamento al 1 ottobre
          dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a  57  anni;
          entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento
          al   1   gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto
          trimestre, possono accedere al pensionamento  al  1  aprile
          dell'anno  successivo.  In  fase  di prima applicazione, la
          decorrenza delle pensioni e'  fissata  con  riferimento  ai
          requisiti  di  cui alla allegata tabella E per i lavoratori
          dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi  indicate.
          Per    i    lavoratori   iscritti   ai   regimi   esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria, che  accedono  al
          pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera
          b),  la  decorrenza  della pensione e' fissata al 1 gennaio
          dell'anno successivo a quello di maturazione del  requisito
          di  anzianita'  contributiva.    30.  All'art. 13, comma 5,
          lettera c), della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  le
          parole:  'fino  a  30 anni' sono sostituite dalle seguenti:
          'inferiore a 31 anni'. Per i lavoratori dipendenti  privati
          e  pubblici  in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del
          requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'art.  13,
          comma  10,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  la
          decorrenza  della  pensione,  ove  non  gia'  stabilita con
          decreto ministeriale emanato ai sensi del  medesimo  comma,
          e'  fissata  al  1  settembre  1995.  I lavoratori autonomi
          iscritti all'INPS, in possesso del  requisito  contributivo
          di  cui al predetto art. 13, alla data del 31 dicembre 1993
          ivi  indicata,  possono  accedere  al  pensionamento  al  1
          gennaio 1996.  31. Per il personale del comparto scuola, ai
          fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione
          del  servizio  ha  effetto  dalla  data di inizio dell'anno
          scolastico e  il  relativo  trattamento  economico  decorre
          dalla stessa data, fermo restando quando disposto dall'art.
          13,  comma  5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro
          che abbiano presentato domanda di pensionamento  anticipato
          in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la
          domanda   stessa   entro   venti   giorni   dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente
          legge.   Non   sono   disponibili,  per  le  operazioni  di
          trasferimento  e  passaggio  relative  all'anno  scolastico
          1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha
          presentato  domanda  di  pensionamento  anticipato  in data
          successiva al 28 settembre 1994. Al personale del  comparto
          scuola  si  applica  l'art.    13, comma 10, della legge 23
          dicembre 1994, n. 724.  32. Le previgenti  disposizioni  in
          materia  di  requisiti  di  accesso  e  di  decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  di  anzianita'   continuano   a
          trovare  applicazione:  nei casi di cessazione dal servizio
          per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio;  nei
          casi  di  trattamenti  di  mobilita'  previsti dall'art. 7,
          commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  nei  casi
          di  pensionamenti  anticipati, previsti da norme specifiche
          alla data del 30 aprile 1995,  in  connessione  ad  esuberi
          strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista.
          Le predette disposizioni si applicano altresi':
               a)  per  i  lavoratori  di  cui  all'art. 13, comma 4,
          lettera e), della legge  23  dicembre  1994,  n.  724,  ove
          conseguano   il   requisito   contributivo   previsto   dai
          rispettivi ordinamenti  durante  il  periodo  di  fruizione
          dell'indennita' di mobilita';
               b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995
          il  requisito  previsto  dall'art. 18 della legge 30 aprile
          1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi
          6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,  e  successive
          modificazioni,  e  nel  medesimo anno presentino domanda di
          pensionamento.
             33. All'art. 11, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  503,  e' aggiunto il seguente periodo:
          'Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti  saranno
          stabiliti  nel  limite  di  un punto percentuale della base
          imponibile a valere sulle fasce di  pensione  fino  a  lire
          dieci milioni annui'.  34. L'art. 3 del decreto legislativo
          11 agosto 1993, n. 374, e' sostituito dal seguente:
             "Art.  3.  -  1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di
          cui all'art.  2 e alla copertura dei relativi oneri:
               a)  per  i lavoratori del settore privato, con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta
          delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori    maggiormente    rappresentative   sul   piano
          nazionale,  sono  individuate  per  ciascuna  categoria  le
          mansioni  particolarmente  usuranti  e  sono determinate le
          modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
          aliquota contributiva definita secondo  criteri  attuariali
          riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile;
               b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS,
          con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  su
          proposta  delle  organizzazioni  di  categoria maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  sono  definite  le
          mansioni   ritenute   particolarmente   usuranti   e   sono
          determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri
          attraverso  una  aliquota  contributiva  definita   secondo
          criteri    attuariali   riferiti   all'anticipo   dell'eta'
          pensionabile. Con il  medesimo  decreto  sono  stabiliti  i
          termini  e  le  modalita' per la verifica e di controllo in
          ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori  medesimi,
          delle attivita' particolarmente usuranti;
               c)  per i lavoratori del settore pubblico, con decreto
          del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i
          Ministri  del  tesoro  e  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  su  proposta   delle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente  rappresentative del settore, sono individuate
          le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e
          sono definite le modalita'  di  copertura  dei  conseguenti
          oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo
          i   criteri   attuariali  riferiti  all'anticipo  dell'eta'
          pensionabile,   nell'ambito   delle   risorse   finanziarie
          preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.
             2.  Sulle  aliquote  contributive  di cui al comma 1 non
          operano  misure  di  fiscalizzazione  e   di   agevolazione
          comunque  denominate.    3. Ove le organizzazioni sindacali
          non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  una   commissione
          tecnico-scientifica  istituita  dal  Ministro  del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
          sanita', stabilisce le modalita' di copertura degli  oneri,
          determinandone  l'entita'  ed i criteri di ripartizione tra
          le  parti  nell'ambito  del   settore,   consideratene   le
          caratteristiche.   4. Con decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma
          3,  sara'  riconosciuto  un  concorso  alla copertura degli
          oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni  in
          ragione   delle   caratteristiche   di   maggiore  gravita'
          dell'usura che  esse  presentano  anche  sotto  il  profilo
          dell'incidenza  della  stessa  sulle  aspettative  di vita,
          dell'esposizione al rischio  professionale  di  particolare
          intensita',  delle peculiari caratteristiche dei rispettivi
          ambiti   di  attivita'  con  riferimento  particolare  alle
          componenti socio-economiche che le connotano.  Il  concorso
          non  puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere
          ed e' attribuito nell'ambito delle  risorse  preordinate  a
          tale  scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in
          250 miliardi  di  lire  annui  a  decorrere  dal  1996.  Le
          predette  risorse  possono  essere adeguate in relazione ai
          dati biostatistici e di esperienza registrati. Il  predetto
          decreto  e' emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata
          dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma  1.
          5.  La  commissione  di  cui  al  comma  3  si avvale di un
          Osservatorio istituito presso il  Ministero  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  per  analisi  e  indagini sulle
          attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative  di
          vita,  sull'esposizione  al rischio professionale.  Di tale
          Osservatorio fanno parte esperti  designati  dal  Ministero
          del  lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
          sanita', dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
          sicurezza  del  lavoro  (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro   (INAIL),   dall'INPS,   dall'Ente   nazionale   di
          previdenza e assistenza per gli impiegati  dell'agricoltura
          (ENPAIA),  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
          dipendenti    dell'amministrazione    pubblica    (INPDAP),
          dall'Istituto   di  previdenza  per  il  settore  marittimo
          (IPSEMA) e  da  istituti  universitari  competenti'.    35.
          All'art.  2,  comma  1,  del  decreto legislativo 11 agosto
          1993, n. 374, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          'Per  i  lavoratori  impegnati  in  lavori  particolarmente
          usuranti,  per  le  caratteristiche  di  maggior   gravita'
          dell'usura  che  questi  presentano, anche sotto il profilo
          delle aspettative di vita  e  dell'esposizione  al  rischio
          professionale  di  particolare  intensita', viene, inoltre,
          ridotto il limite di anzianita'  contributiva  di  un  anno
          ogni  dieci  di  occupazione  nelle attivita' di cui sopra,
          fino ad un massimo di  ventiquattro  mesi  complessivamente
          considerati'.    36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai
          commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno  per  i
          lavoratori   nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto  1993,
          n.  374,  come  modificato ai sensi dei commi 34 e 35.  37.
          Per le pensioni liquidate  esclusivamente  con  il  sistema
          contributivo,  il  lavoratore,  nei  cui  confronti trovano
          applicazione le disposizioni di cui al decreto  legislativo
          11  agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi
          34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di
          trasformazione relativo all'eta'  anagrafica  all'atto  del
          pensionamento,  aumentato  di  un anno per ogni sei anni di
          occupazione   nelle   attivita'   usuranti    ovvero    per
          l'utilizzazione  del  predetto  periodo  di aumento ai fini
          dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad  un  anno
          rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia
          di cui al comma 19.  38. Per l'attuazione dei commi da 34 a
          37  e'  autorizzata  la spesa di lire 250 miliardi annui, a
          decorrere  dal  1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
          provvede mediante corrispondente utilizzo delle  proiezioni
          per    i    medesimi    anni:   per   lire   100   miliardi
          dell'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale   e   per  lire  150  miliardi
          dell'accantonamento relativo al  Ministero  della  pubblica
          istruzione,   iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro per l'anno 1995.  39. Con uno o piu'
          decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica
          e'  delegato  ad  emanare  norme   intese   a   riordinare,
          armonizzare  e  razionalizzare,  nell'ambito  delle vigenti
          risorse  finanziarie,  le  discipline  dei  diversi  regimi
          previdenziali  in  materia  di contribuzione figurativa, di
          ricongiunzione, di riscatto e  di  prosecuzione  volontaria
          nonche'  a  conformarle al sistema contributivo di calcolo,
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
               a) armonizzazione, con riferimento  anche  ai  periodi
          massimi  riconoscibili,  con  particolare  riferimento alle
          contribuzioni figurative per i periodi di malattia,  per  i
          periodi  di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art.
          31 della legge 20  maggio  1970,  n.    300,  e  successive
          modificazioni,  e  degli  articoli 3, comma 32, e 11, comma
          21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi  di
          maternita',  revisione dei criteri di accredito figurativo,
          in  costanza  di  rapporto   lavorativo,   escludendo   che
          l'anzianita'    contributiva   pregressa   ne   costituisca
          requisito essenziale;
               b)  conferma  della  copertura  assicurativa  prevista
          dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
               c)  previsione  della  copertura  assicurativa,  senza
          oneri a carico dello Stato e  secondo  criteri  attuariali,
          dei   periodi   di  interruzione  del  rapporto  di  lavoro
          consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima
          di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e
          ricerca e per le tipologie di inserimento nel  mercato  del
          lavoro  ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da
          obblighi assicurativi,  nei  casi  di  lavori  discontinui,
          saltuari,  precari e stagionali per i periodi intercorrenti
          non coperti da tali obblighi assicurativi.
             40.  Per   i   trattamenti   pensionistici   determinati
          esclusivamente   secondo   il  sistema  contributivo,  sono
          riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
               a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione  e
          assistenza  dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione
          di centosettanta giorni per ciascun figlio;
               b) per assenza dal lavoro per assistenza a  figli  dal
          sesto  anno  di  eta',  al  coniuge  e  al genitore purche'
          conviventi,  nel  caso  ricorrano  le  condizioni  previste
          dall'art.  3  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per la
          durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite
          massimo complessivo di ventiquattro mesi;
               c)  a  prescindere  dall'assenza  o meno dal lavoro al
          momento  del   verificarsi   dell'evento   maternita',   e'
          riconosciuto  alla lavoratrice un anticipo di eta' rispetto
          al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia  di  cui
          al  comma  19  pari  a  quattro  mesi per ogni figlio e nel
          limite massimo di dodici  mesi.  In  alternativa  al  detto
          anticipo  la  lavoratrice puo' optare per la determinazione
          del  trattamento   pensionistico   con   applicazione   del
          moltiplicatore  di  cui  all'allegata  tabella  A, relativo
          all'eta'   di   accesso   al   trattamento   pensionistico,
          maggiorato  di  un  anno  in  caso  di  uno  o due figli, e
          maggiorato di due anni in caso di tre o piu' figli.
             41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore
          dei  superstiti  di   assicurato   e   pensionato   vigente
          nell'ambito    del   regime   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  e'  estesa  a  tutte  le  forme  esclusive  o
          sostitutive  di  detto  regime. In caso di presenza di soli
          figli di minori eta', studenti, ovvero inabili,  l'aliquota
          percentuale  della  pensione  e'  elevata  al  70 per cento
          limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza
          dalla data di entrata in vigore della presente  legge.  Gli
          importi  dei  trattamenti  pensionistici ai superstiti sono
          cumulabili con i redditi del beneficiario,  nei  limiti  di
          cui  all'allegata  tabella  F. Il trattamento derivante dal
          cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione
          ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore  a
          quello  che  spetterebbe  allo  stesso  soggetto qualora il
          reddito risultasse  pari  al  limite  massimo  delle  fasce
          immediatamente  precedenti  quella  nella  quale il reddito
          posseduto si colloca. I  limiti  di  cumulabilita'  non  si
          applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo
          familiare   con  figli  di  minore  eta',  studenti  ovvero
          inabili, individuati secondo la disciplina di cui al  primo
          periodo  del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti
          previdenziali piu' favorevoli in  godimento  alla  data  di
          entrata  in  vigore della presente legge con riassorbimento
          sui futuri miglioramenti.  42. All'assegno  di  invalidita'
          nei  casi  di  cumulo  con  redditi  da  lavoro dipendente,
          autonomo o di impresa si  applicano  le  riduzioni  di  cui
          all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo
          dei  redditi  con l'assegno di invalidita' ridotto non puo'
          essere comunque inferiore a  quello  che  spetterebbe  allo
          stesso  soggetto  qualora  il  reddito  risultasse  pari al
          limite  massimo  della  fascia  immediatamente   precedente
          quella  nella  quale  il  reddito  posseduto si colloca. Le
          misure piu' favorevoli per i  trattamenti  in  essere  alla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
          conservate   fino   al   riassorbimento   con   i    futuri
          miglioramenti.      43.   Le  pensioni  di  inabilita',  di
          reversibilita'  o  l'assegno  ordinario  di  invalidita'  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,  liquidati  in
          conseguenza   di   infortunio   sul   lavoro   o   malattia
          professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia
          liquidata per lo stesso evento  invalidante,  a  norma  del
          testo  unico  delle disposizioni per l'assicurazione contro
          gli infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1965, n. 1124,  fino  a  concorrenza  della  rendita
          stessa.  Sono  fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'
          favorevoli in godimento alla  data  di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge   con  riassorbimento  sui  futuri
          miglioramenti.  44. E' istituito, alle  dirette  dipendenze
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, un
          Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti
          di  osservazione  e  di  controllo   dei   singoli   regimi
          assicurativi,   degli  andamenti  economico-finanziari  del
          sistema  previdenziale  obbligatorio,  delle  dinamiche  di
          correlazione  tra  attivi  e  pensionati,  e  dei flussi di
          finanziamento  e  di  spesa,  anche  con  riferimento  alle
          singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
          in    funzione    della    stabilizzazione    della   spesa
          previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
               a)  ad  informare  il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sulle  vicende  gestionali che possono
          interessare  l'esercizio  di   poteri   di   intervento   e
          vigilanza;
               b)  a  riferire  periodicamente  al  predetto Ministro
          sugli  andamenti  gestionali  formulando,  se   del   caso,
          proposte di modificazioni normative;
               c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni
          anche  mediante  acquisizione di dati e informazioni presso
          ciascuna delle gestioni;
               d) a predisporre per gli adempimenti di cui  al  comma
          46  relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
          gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
               e) a collaborare con il Ministro  del  tesoro  per  la
          definizione  del conto della previdenza di cui all'art. 65,
          comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni e integrazioni;
               f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
             45.  Il  Nucleo  di  valutazione  di  cui al comma 44 e'
          composto  da  non  piu'  di  quindici  membri  che  abbiano
          particolare  competenza  e  specifica esperienza in materia
          previdenziale   nei   diversi    profili    giuridico    ed
          economico-statistico-attuariale,  nominati,  per un periodo
          non superiore a quattro anni, rinnovabile una  sola  volta,
          dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo e'  composto
          da  magistrati  amministrativi  e  contabili  di cui uno in
          veste di coordinatore, da personale appartenente  ai  ruoli
          dei  professori  universitari, da personale appartenente ai
          ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo,  e  di  enti pubblici anche economici, nonche' da
          esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti
          alle categorie  predette;  i  componenti  del  Nucleo  sono
          collocati,  ove  ne  venga fatta richiesta dal Ministro del
          lavoro e della previdenza sociale, fuori ruolo  conservando
          il  trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza
          avere  diritto  ad  ulteriori  compensi.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro, sono determinati  le  modalita'
          organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione,
          la  remunerazione  dei  membri  medesimi  in  armonia con i
          criteri correnti per la  determinazione  dei  compensi  per
          attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e
          le   professionalita'   dei   dipendenti   appartenenti  al
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di  altre
          amministrazioni  dello  Stato da impiegare presso il Nucleo
          medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.  Per  il
          funzionamento  del  Nucleo,  ivi,  compreso  il compenso ai
          componenti, e' autorizzata la spesa di lire  1.500  milioni
          annue a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni
          1996  e  1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo
          delle proiezioni per i  medesimi  anni  dell'accantonamento
          relativo   al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale  1995-1997
          al  capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero
          del tesoro per l'anno 1995.  46. Il Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale  riferisce,  con  periodicita'
          biennale, al Parlamento sugli aspetti economico  finanziari
          ed  attuativi  inerenti  alla  riforma previdenziale recata
          dalla presente legge".  - Il D.Lgs. 21 aprile 1993, n.  124
          (Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge  23
          ottobre   1992,  n.  421)  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
          1993.