Art. 3.
                           Forme gestorie
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  gli  enti  esponenziali a livello nazionale degli
enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare
con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario  competente,
ove previsto, alternativamente:
    a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4,
avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato
dal  decreto  legislativo  30  giugno 1994, n. 509, in cui convergano
anche altre categorie alle  quali  appartengono  i  soggetti  di  cui
all'art. 1;
    b)  la  costituzione  di un ente di categoria, avente la medesima
configurazione di diritto  privato  di  cui  alla  lettera  a),  alla
condizione  che  lo  stesso sia destinato ad operare per un numero di
soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la  relativa  delibera  deve
essere  assunta  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti
dell'organo statutario competente;
    c) l'inclusione della categoria professionale per la  quale  essi
sono  istituiti,  in  una delle forme di previdenza obbligatorie gia'
esistenti per altra categoria professionale  similare,  per  analogia
delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di
cui  all'elenco  allegato  al  decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica
privata;
    d)  l'inclusione  della  categoria  nella  forma  di   previdenza
obbligatoria  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
  2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i
soggetti appartenenti alle categorie professionali  interessate  sono
inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  D.Lgs.  30  giugno 1994, n. 509 (Attuazione della
          delega conferita dall'art. 1,  comma  32,  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.    537, in materia di trasformazione in
          persone  giuridiche  private  di  enti  gestori  di   forme
          obbligatorie  di  previdenza  e  assistenza)  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1994.
             -  L'elenco  allegato  al  D.Lgs.  n.  509/1994  e'   il
          seguente:
                                                            "ELENCO A
          ENTI   GESTORI   DI   FORME   DI  PREVIDENZA  E  ASSISTENZA
          OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
             Cassa nazionale di previdenza e  assistenza  avvocati  e
          procuratori legali.
             Cassa di previdenza tra dottori commercialisti.
             Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
             Cassa  nazionale  previdenza  e  assistenza  ingegneri e
          architetti liberi professionisti.
             Cassa nazionale del notariato.
             Cassa  nazionale  previdenza  e  assistenza ragionieri e
          periti commerciali.
             Ente  nazionale  di  assistenza  per  gli  agenti  e   i
          rappresentanti di commercio (ENASARCO).
             Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del
          lavoro (ENPACL).
             Ente   nazionale   di  previdenza  e  assistenza  medici
          (ENPAM).
             Ente nazionale  di  previdenza  e  asistenza  farmacisti
          (ENPAF).
             Ente  nazionale  di  previdenza  e assistenza veterinari
          (ENPAV).
             Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  gli
          impiegati dell'agricoltura (ENPAIA).
             Fondo  di  previdenza per gli impiegati delle imprese di
          spedizione e agenzie marittime.
             Istituto  nazionale  di  previdenza  dirigenti   aziende
          industriali (INPDAI).
             Istituto   nazionale   di   previdenza  dei  giornalisti
          italiani (INPGI).
             Opera  nazionale  assistenza  orfani  sanitari  italiani
          (ONAOSI)".
             -  Per  il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 5.