Art. 4. Ente pluricategoriale 1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2. 2. Il comitato fondatore e' insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed e' composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente e' destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacita' reddituale media degli iscritti alla categoria. 3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6. 4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.