Art. 4.
                        Ente pluricategoriale
 1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma  1,  lettera
a),  l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un
componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore  di
cui al comma 2.
  2.  Il  comitato  fondatore  e' insediato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle
designazioni ed e' composto dai delegati designati ai sensi del comma
1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a),
e dell'art. 7,  comma  2,  ultimo  periodo.  Il  comitato  fondatore,
verificato  che  l'ente  e'  destinato  ad  operare  per un numero di
soggetti non inferiore a 5.000  iscritti,  predispone,  entro  trenta
giorni,   un   piano   finanziario  ed  attuariale  che  dimostri  la
consistenza  della  forma  prescelta  secondo   i   parametri   della
composizione  anagrafica  e  della  capacita'  reddituale media degli
iscritti alla categoria.
  3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera
a), 5, comma 3, lettera  a),  e  7,  comma  2,  corredate  dal  piano
finanziario  di  cui  al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per
l'approvazione, entro i successivi  dieci  giorni  al  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  che provvede, d'intesa con il
Ministero del tesoro, entro trenta giorni  dal  ricevimento,  dandone
notizia  entro  dieci  giorni  successivi  al  comitato  fondatore. A
seguito  dell'approvazione  della  delibera  di  costituzione  e  del
relativo  piano  finanziario  ed  attuariale,  il  comitato fondatore
elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai  principi  e
criteri di cui all'art. 6.
  4.  Nel  caso  in  cui  non ricorra il requisito numerico di cui al
comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova
applicazione  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2,  in   ordine
all'inserimento   delle  categorie  professionali  interessate  nella
gestione ivi citata.