Art. 5.
                      Ente gestore di categoria
 1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art.  3,  comma
1,  lettera  b), e' accompagnata da un piano finanziario e attuariale
avente i contenuti di  cui  all'art.  4,  comma  2.  La  delibera  di
costituzione  e  il  piano  sono  trasmessi  entro  dieci giorni, per
l'approvazione, al Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,
che  provvede,  d'intesa  con  il  Ministero del tesoro, entro trenta
giorni dal ricevimento degli atti.
  2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della  delibera
di  costituzione  e  del  relativo  piano  finanziario ed attuariale,
l'ente esponenziale elabora lo statuto  e  il  regolamento  dell'ente
gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.
  3.  In  caso  di  mancata  approvazione  da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, gli organi  statutari  deliberano,
entro  i  trenta  giorni  successivi  alla comunicazione del diniego,
alternativamente:
    a) per la partecipazione all'ente  gestore  pluricategoriale,  di
cui  all'art.  4.  In  tale  ipotesi  la  delibera  deve contenere la
designazione di un componente effettivo e di un componente  supplente
destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma
2.  La  delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti
esponenziali  di  cui  all'art.  3,  che  abbiano   optato   per   la
partecipazione  all'ente  di  cui  all'art.  3,  comma 1, lettera a),
nonche' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    b) per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d).
  4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3,  i
soggetti  appartenenti  alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui  al  decreto  attuativo  dell'art.  2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dei  commi 26 e seguenti dell'art. 2 della
          legge n.  335/1995 e' il seguente:
             "26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni  ed   integrazioni,   nonche'   i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'art.  49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426. Sono esclusi dall'obbligo i  soggetti  assegnatari  di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
             27.  I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
          26 comunicano all'INPS, entro il 31  gennaio  1996,  ovvero
          dalla   data   di   inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se
          posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i  propri
          dati  anagrafici,  il numero di codice fiscale e il proprio
          domicilio.
             28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  che  corrispondono  compensi  comunque denominati
          anche  sotto  forma  di  partecipazione  agli   utili   per
          prestazioni  di  lavoro  autonomo  di  cui al comma 26 sono
          tenuti ad inoltrare all'INPS,  nei  termini  stabiliti  nel
          quarto  comma  dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600,  una  coppia  del
          modello   770-D,   con  esclusione  dei  dati  relativi  ai
          percettori dei redditi  di  lavoro  autonomo  indicati  nel
          comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
             29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma
          26  e'  dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed
          e' applicato sul reddito delle  attivita'  determinato  con
          gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
          dichiarazione annuale  dei  redditi  e  dagli  accertamenti
          definitivi.  Hanno  diritto  all'accreditamento  di tutti i
          contributi mensili relativi a ciascun anno  solare  cui  si
          riferisce  il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
          un contributo di importo non inferiore a  quello  calcolato
          sul  minimale  di  reddito  stabilito dall'art. 1, comma 3,
          della  legge  2  agosto  1990,   n.   233.   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso di contribuzione
          annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
          accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
          I  contributi  come  sopra  determinati   sono   attribuiti
          temporalmente   dall'inizio   dell'anno   solare   fino   a
          concorrenza di dodici  mesi  nell'anno.  Il  contributo  e'
          adeguato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del  tesoro,
          sentito  l'organo  di  gestione  come definito ai sensi del
          comma 32.
             30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
          finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre  1995,
          sono  definiti  le modalita' ed i termini per il versamento
          del contributo stesso,  prevedendo,  ove  coerente  con  la
          natura  dell'attivita'  soggetta  al contributo, il riparto
          del  medesimo  nella  misura   di   un   terzo   a   carico
          dell'iscritto  e  di  due  terzi  a  carico del committente
          dell'attivita'  espletata  ai  sensi  del  comma   26.   Se
          l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
          del   contributo   dovuto   per   l'anno   di  riferimento,
          l'eccedenza e' computata  in  diminuzione  dei  versamenti,
          anche   di  acconto,  dovuti  per  il  contributo  relativo
          all'anno    successivo,    ferma   restando   la   facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno  cui  il  credito si riferisce. Per i soggetti che
          non provvedono entro i termini stabiliti al  pagamento  dei
          contributi  ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive previste per  la  gestione  previdenziale  degli
          esercenti attivita' commerciali.
             31.  Ai  soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
          ai commi 26  e  seguenti  si  applicano  esclusivamente  le
          disposizioni  in  materia di requisiti di accesso e calcolo
          del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
          per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme  di
          previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
             32.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del  tesoro,
          l'assetto  organizzativo  e funzionale della Gestione e del
          rapporto assicurativo di cui ai  commi  26  e  seguenti  e'
          definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
          commi,  in  base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge  2  agosto
          1990,  n.  233, e successive modificazioni ed integrazioni,
          secondo criteri di adeguamento alla  specifica  disciplina,
          anche  in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
          abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,  le  disposizioni
          di  cui  ai  commi  11, 12, 13, 14 e 15 dell'art.  11 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537.
             33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, norme volte ad  armonizzare  la  disciplina
          della  gestione  "Mutualita'  pensioni",  istituita in seno
          all'INPS dalla  legge  5  marzo  1963,  n.    389,  con  le
          disposizioni  recate  dalla  presente  legge avuto riguardo
          alle peculiarita' della specifica  forma  di  assicurazione
          sulla base dei seguenti principi:
               a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
               b) applicazione del sistema contributivo;
               c)  adeguamento  della  normativa a quella prevista ai
          sensi dei commi  26  e  seguenti,  ivi  compreso  l'assetto
          autonomo  della  gestione  con  partecipazione dei soggetti
          iscritti all'organo di amministrazione".