Art. 6
          Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti

  1.  Gli  enti  di  cui  agli  articoli  4  e  5  assumono natura di
fondazione.  Lo  statuto  deve  contenere, oltre agli elementi di cui
all'art. 16 del codice civile:
a) la  determinazione  delle modalita' di iscrizione obbligatoria dei
   soggetti di cui all'art. 1;
b) i   criteri   di   composizione   dell'organo  di  amministrazione
   dell'ente;  nel  caso  dell'ente  di  cui  all'art.  4 deve essere
   prevista   la   nomina   di   un  componente  per  ogni  categoria
   professionale  interessata  incrementato,  per  le categorie i cui
   iscritti  all'ente  gestore  superino  il  numero di 10.000, di un
   ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un
   massimo   di   quattro   componenti,   nonche'   le  modalita'  di
   designazione  di  detti componenti da parte di ciascuno degli enti
   esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un
   numero  di  membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni
   mille  iscritti  all'ente  gestore,  con arrotondamenti all'unita'
   intera  per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di
   cui  all'art.  4  il predetto rapporto e' riferito ad ogni singola
   categoria professionale interessata.
  2.  Nel  caso  dell'ente  pluricategoriale  di  cui  all'art. 4, lo
statuto deve inoltre contenere:
a) l'adozione  di  un  sistema di evidenza contabile dei flussi delle
   contribuzioni  e  delle prestazioni relativi a ciascuna categoria,
   al   fine   di   prevedere   eventuali   manovre  di  riequilibrio
   interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
   membri,  per  ciascuna  delle categorie professionali interessate,
   con   funzioni   di   impulso   nei   confronti   dell'organo   di
   amministrazione  e  di  indirizzo per gli effetti di conservazione
   dell'equilibrio di cui alla lettera a).
  3.  I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e
comma  2,  lettera  b),  devono essere iscritti all'ente gestore, con
esclusione  degli  iscritti  di  cui all'art. 1, comma 2, nel caso di
ente pluricategoriale.
  4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le   modalita'   di   identificazione  dei  soggetti  tenuti  alla
   obbligatoria iscrizione;
b) la  misura  dei contributi in proporzione al reddito professionale
   fiscalmente   dichiarato  o  accertato,  secondo  un'aliquota  non
   inferiore,  in  fase  di  prima  applicazione,  a  quella  vigente
   all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione
   di  cui  all'art.  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
   con  la  fissazione,  in  caso  di  ente  di  cui  all'art.  4, di
   un'aliquota di solidarieta';
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
  5.  L'atto  istitutivo  degli  enti  di  cui agli articoli 4 e 5 e'
adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice civile ad
iniziativa,  rispettivamente,  del  comitato  fondatore  e  dell'ente
esponenziale.   A  seguito  dell'approvazione  dello  statuto  e  del
regolamento  l'ente consegue la personalita' giuridica per effetto di
apposito  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro.
  6.  Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, possono essere previste,
anche  sulla  base  delle  indicazioni  del Nucleo di cui all'art. 1,
comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello
statuto  e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse
modalita'   sono   emanate  specifiche  disposizioni  in  materia  di
iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per
la  pensione  di  vecchiaia,  anche  in analogia a quanto previsto ai
sensi  del  decreto  ministeriale, di cui all'art. 2, comma 32, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
  7.  Agli  enti  di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di
previdenza  obbligatorie  si  applicano,  per quanto non diversamente
disposto  dal  presente  decreto,  le  disposizioni di cui al decreto
legislativo  30  giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni e
integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti
pubblici  diretti  e  indiretti  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, alle
disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  16  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art.  16 (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). -
          L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  devono  contenere   la
          denominazione  dell'ente,  l'indicazione  dello  scopo, del
          patrimonio e della sede, nonche' le norme  sull'ordinamento
          e  sulla  amministrazione. Devono anche determinare, quando
          trattasi di associazioni, i diritti e  gli  obblighi  degli
          associati  e le condizioni della loro ammissione; e, quando
          trattasi  di  fondazioni,  i  criteri  e  le  modalita'  di
          erogazione delle rendite.
             L'atto   costitutivo   e   lo  statuto  possono  inoltre
          contenere le norme relative  alla  estinzione  dell'ente  e
          alla  devoluzione  del  patrimonio,  e,  per le fondazioni,
          anche quelle relative alla loro trasformazione.
             Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto
          devono  essere  approvate  dall'autorita' governativa nelle
          forme indicate nell'art. 12".
             - Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della  legge  n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 5.
             -  Il  testo  dell'art.  14  del  codice  civile  e'  il
          seguente:
             "Art. 14 (Atto costitutivo).  -  Le  associazioni  e  le
          fondazioni devono essere costitutite con atto pubblico.
             La   fondazione   puo'   essere   disposta   anche   con
          testamento".
             - Per il testo del comma 44 dell'art. 1 della  legge  n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 2.
             -  Per  il testo del comma 32 dell'art. 2 della legge n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 5.
             - Per il titolo e gli  estremi  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, si
          veda in nota all'art.  3.