Art. 7.
       Modalita' per l'inclusione in altra forma obbligatoria
 1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera  c),
deve  essere  accompagnata  dalla  delibera di assenso all'inclusione
effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti,  dall'organo
competente   per  le  modifiche  statutarie  dell'ente  previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La  delibera
di  assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i
contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere:
    a)  il  riassetto  organizzativo  dell'ente,  anche  al  fine  di
consentire  un'adeguata  rappresentanza  nei  propri organi statutari
della categoria professionale inclusa;
    b) la previsione  di  una  specifica  gestione  separata  per  la
categoria professionale inclusa.
 2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e
la  relativa  delibera  di  assenso  di cui al comma 1 sono trasmesse
entro dieci giorni, per l'approvazione, al  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del
tesoro,  entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata
approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5,
comma 3.
  3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2,
i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono
inseriti nella gestione di cui  al  decreto  attuativo  dell'art.  2,
comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
          Nota all'art. 7:
             -  Per  il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n.
          335/1995 si veda in nota all'art. 5.