Art. 8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti 1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attivita' libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalita' rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.