Art. 8. 
  Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti 
  1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi  e  degli  elenchi
degli esercenti l'attivita' libero-professionale di  cui  all'art.  1
sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie  di  cui
all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati
anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 
  2. Gli iscritti agli albi o elenchi di  cui  al  comma  1,  che  si
trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a  presentare
domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale  secondo  le
modalita'  rispettivamente  previste  per  esse  e  ad  effettuare  i
relativi  adempimenti  contributivi,  ivi  compreso   il   contributo
integrativo a  carico  dell'utenza,  nelle  misure  e  alle  scadenze
stabilite. 
  3. Il contributo integrativo a carico di coloro  che  si  avvalgono
delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato nella  misura
del 2 per cento del  fatturato  lordo  ed  e'  riscosso  direttamente
dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento  previa  evidenziazione
del relativo importo sulla fattura.