Art. 9. 
                     Norme transitorie e finali 
  1. In attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina  degli
organi statutari previsti dagli  articoli  4  e  5  e  fino  al  loro
insediamento,  le  funzioni  di  gestione  dell'ente  sono  affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e  all'ente  esponenziale  che
provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di  cui  ai
medesimi articoli. 
  2. Il contributo per l'anno 1996 e' versato agli enti di  cui  agli
articoli 4 e 5 con le modalita' di prima  applicazione  che  verranno
diramate,  rispettivamente,  dal  comitato  fondatore   e   dall'ente
esponenziale; la rata di acconto e' comunque  definita  nella  misura
del 6 per cento del reddito presumibile assunto a  base  dell'acconto
di imposta al novembre 1996, ed e' versata entro il 30 novembre  1996
su apposito conto dell'ente; il versamento a saldo  per  il  1996  e'
dovuto al 31 maggio 1997. 
 3. Nei casi  di  inclusione  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma 4, e all'art. 
5, comma 3, lettera b),  il  relativo  obbligo  contributivo  decorre
dalla data del 1 gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  ai
sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  sono
definite  le  conseguenti  modalita'  di  integrazione   dell'assetto
organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 10 febbraio 1996 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri e Ministro del tesoro 
                                    TREU, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
 
    

          Nota all'art. 9:
             - Per il testo dei commi 26 e 32 dell'art. 2 della legge
          n.  335/1995 si veda in nota all'art. 5.