Art. 4.
             Sezioni riunite in sede non giurisdizionale
  1. Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del
testo  unico  delle  leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto   12  luglio  1934,  n.  1214,  e'  elevato  a  quindici  per
l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di
tutte  le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato
testo  unico,  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
quelle  di  cui  agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio
1994,  n.  20,  diverse  dalle  funzioni  giurisdizionali. Le sezioni
riunite  sono  presiedute dal presidente della Corte dei conti e sono
composte   per   ciascuna   delle  dette  funzioni  da  trentaquattro
magistrati,   designati   all'inizio  di  ogni  anno  sulla  base  di
predeterminati   criteri  di  graduale  rotazione  dal  consiglio  di
presidenza,  in  modo  che  siano  rappresentati  tutti  i settori di
attivita'  e  tutte  le  qualifiche dei magistrati. Ove il magistrato
nominato  relatore  dal  presidente  della  Corte  dei  conti non sia
compreso tra quelli assegnati alle sezioni riunite, questi integra ad
ogni effetto il collegio per la questione su cui riferisce.
  2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 hanno efficacia sino al 31
maggio 1996.