Art. 2.
Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci
1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziate per l'anno
1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del
1996.