Art. 5.
Aree protette
1. Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui
residui di stanziamento dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303,
7304, 7352, 7405, 7411 e 8360, iscritti nella tabella n. 19,
Ministero dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto
del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui
al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31
dicembre 1994 sono ulteriormente conservate in bilancio fino alla
data del 31 dicembre 1996.
2. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e' differito al 30 giugno 1996. Il Ministro
dell'ambiente procede entro tale data all'istituzione del Parco
nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (monti Arioso,
Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del
medesimo articolo 35.