Art. 5.
                            Aree protette
  1.  Le somme ancora da impegnare alla data del 31 dicembre 1994 sui
residui  di  stanziamento  dei capitoli 1556, 1557, 7301, 7302, 7303,
7304,  7352,  7405,  7411  e  8360,  iscritti  nella  tabella  n. 19,
Ministero  dell'ambiente, mantenute tra i residui passivi per effetto
del   decreto-legge   28   agosto   1995,  n.  359,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 1995, n. 436, e quelle di cui
al capitolo 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica ancora da impegnare alla data del 31
dicembre  1994  sono  ulteriormente  conservate in bilancio fino alla
data del 31 dicembre 1996.
  2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  35,  comma 4, della legge 6
dicembre  1991,  n.  394, e' differito al 30 giugno 1996. Il Ministro
dell'ambiente  procede  entro  tale  data  all'istituzione  del Parco
nazionale   della   Val  d'Agri  e  del  Lagonegrese  (monti  Arioso,
Volturino,  Viggiano,  Sirino,  Raparo),  a  norma  del  comma  5 del
medesimo articolo 35.