Art. 6.
Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno
1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi
trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti,
ancorche' scaduti, fino al completamento delle attivita' progettuali
e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per
quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento
comunitario.
2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario
dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a
progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti,
affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per
essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.