Art. 7.
Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato
1. Le disponibilita' in conto competenza e in conto residui dei
capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello
stato di previsione del Ministero delle finanze nonche' in conto
competenza dei capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.
2. Le disponibilita' dei capitoli 191 e 193 dello stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non
impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate
nell'anno successivo.