Art. 7. Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato 1. Le disponibilita' in conto competenza e in conto residui dei capitoli 7851 e 7853, e in conto residui del capitolo 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze nonche' in conto competenza dei capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo. 2. Le disponibilita' dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono essere utilizzate nell'anno successivo.