Art. 7.
           Mantenimento di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  disponibilita'  in  conto competenza e in conto residui dei
capitoli  7851  e  7853,  e  in conto residui del capitolo 8205 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze nonche' in conto
competenza  dei  capitoli 1331 e 1334 dello stato di previsione della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  non impegnate entro il 31
dicembre 1995, possono esserlo nell'anno successivo.
  2.  Le  disponibilita'  dei  capitoli  191  e  193  dello  stato di
previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato non
impegnate  entro  il  31  dicembre  1995  possono  essere  utilizzate
nell'anno successivo.