Art. 9.
Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Gi importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti
immediatamente eseguibili FIO 1986 e 1989, disposte ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
per le quali siano gia' stati effettuati, ai sensi del successivo
comma 3 del medesimo articolo 1, i versamenti all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga
all'articolo 17, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati
di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.