Art. 9.
          Riassegnazione di somme nel bilancio dello Stato
  1. Gi importi derivanti dalle revoche di finanziamenti per progetti
immediatamente   eseguibili  FIO  1986  e  1989,  disposte  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
per  le  quali  siano  gia' stati effettuati, ai sensi del successivo
comma  3  del  medesimo  articolo  1,  i  versamenti  all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  l'anno 1994, sono riassegnati, in deroga
all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica e del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.