Art. 2.
 
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge  23  luglio  1991,  n.
   223, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  La  disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
   salariale e di collocamento in  mobilita'  prevista  dal  presente
   articolo  per  le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure
   concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di  lire  dieci
   miliardi  annui,  previo  parere  motivato del prefetto fondato su
   ragioni di sicurezza e di ordine  pubblico,  ai  lavoratori  delle
   aziende  sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31
   maggio 1965, n. 575,  e  successive  modificazioni.  A  tale  fine
   l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies
   della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite
   dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
   nominati in relazione alle procedure concorsuali".
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991, e
          successive    modificazioni,   cosi'   come   ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3  (Intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale  e  procedure  concorsuali).  - 1. Il trattamento
          straordinario di integrazione salariale  e'  concesso,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          ai   lavoratori  delle  imprese  soggette  alla  disciplina
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          nei  casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa  ovvero
          di    sottoposizione   all'amministrazione   straordinaria,
          qualora  la  continuazione  dell'attivita'  non  sia  stata
          disposta  o  sia cessata.   Il trattamento straordinario di
          integrazione salariale e' altresi'  concesso  nel  caso  di
          ammissione   al  concordato  preventivo  consistente  nella
          cessione dei beni. In  caso  di  mancata  omologazione,  il
          periodo  di  integrazione  salariale  fruito  ai lavoratori
          sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione
          di fallimento. Il trattamento viene  concesso,  su  domanda
          del  curatore,  del  liquidatore  o  del commissario per un
          periodo non superiore a dodici mesi.
             2. Entro il termine di scadenza del periodo  di  cui  al
          comma   1,   quando   sussistano   fondate  prospettive  di
          continuazione o ripresa dell'attivita' e  di  salvaguardia,
          anche  parziale,  dei  livelli  di  occupazione  tramite la
          cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue  parti,
          il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
          essere  prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
          o del commissario, previo accertamento da parte  del  CIPI,
          per  un  ulteriore  periodo  non  superiore  a sei mesi. La
          domanda deve essere corredata da una  relazione,  approvata
          dal  giudice  delegato  o  dall'autorita'  che  esercita il
          controllo,  sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
          sue parti e sui riflessi  della  cessione  sull'occupazione
          aziendale.
             3.   Quando   non   sia   possibile   la   continuazione
          dell'attivita', anche tramite cessione  dell'azienda  o  di
          sue  parti, o quando i livelli occupazionali possano essere
          salvaguardati   solo   parzialmente,   il   curatore,    il
          liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in
          mobilita',  ai  sensi  dell'articolo 4 ovvero dell'articolo
          24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di  cui
          all'articolo  4,  comma  6,  e' ridotto a trenta giorni. Il
          contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo  5,
          comma 4, non e' dovuto.
             4.  L'imprenditore  che,  a  titolo  di  affitto,  abbia
          assunto   la   gestione,   anche   parziale,   di   aziende
          appartenenti  ad imprese assoggettate alle procedure di cui
          al comma  1,  puo'  esercitare  il  diritto  di  prelazione
          nell'acquisto  delle medesime. Una volta esaurite le proce-
          dure  previste  dalle  norme  vigenti  per  la   definitiva
          determinazione   del   prezzo   di   vendita  dell'azienda,
          l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro
          dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui
          sia riconosciuto il diritto  di  prelazione.  Tale  diritto
          deve  essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento
          della comunicazione.
             4-bis. Le disposizioni in materia  di  mobilita'  ed  il
          trattamento relativo si applicano anche al personale il cui
          rapporto  sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148,
          e successive estensioni, modificazioni e integrazioni,  che
          sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste
          in  liquidazione,  successivamente  alla data di entrata in
          vigore della  presente  legge.  Per  i  lavoratori  che  si
          trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
          del  trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
          retribuzione da  prendere  a  base  per  il  calcolo  della
          pensione  deve  intendersi quella dei dodici mesi di lavoro
          precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'.
             4-ter. Ferma restando la previsione  dell'art.  4  della
          legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori
          licenziati  successivamente  al  1 agosto 1993, nei casi di
          fallimento, di concordato  preventivo,  di  amministrazione
          controllata  e  di  procedure  di liquidazione, le norme in
          materia di mobilita' e  del  relativo  trattamento  trovano
          applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto
          pubblico   che  hanno  alle  proprie  dipendenze  personale
          iscritto al Fondo per la previdenza del  personale  addetto
          ai  pubblici  servizi di trasporto. Per i lavoratori che si
          trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso
          del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione,  la
          retribuzione  da  prendere  a  base  per  il  calcolo della
          pensione deve  intendersi  quella  del  periodo  precedente
          l'inizio del trattamento di mobilita'.
             5. Sono abrogati l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n.
          301,  e  successive  modificazioni,  e l'art. 2 del D.L. 21
          febbraio 1985, n.  23, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 aprile 1985, n.  143, e successive modificazioni.
             5-bis. La disciplina  dell'intervento  straordinario  di
          integrazione  salariale  e  di  collocamento  in  mobilita'
          prevista  dal  presente  articolo   per   le   ipotesi   di
          sottoposizione   di  imprese  a  procedure  concorsuali  si
          applica, fino a concorrenza massima di lire dieci  miliardi
          annui,  previo  parere  motivato  del  prefetto  fondato su
          ragioni di sicurezza e di ordine  pubblico,  ai  lavoratori
          delle  aziende  sottoposte  a sequestro o confisca ai sensi
          della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
          modificazioni.   A  tale  fine  l'amministratore  dei  beni
          nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge
          n.  575  del  1965  esercita  le  facolta'  attribuite  dal
          presente   articolo   al  curatore,  al  liquidatore  e  al
          commissario   nominati   in   relazione   alle    procedure
          concorsuali".