Art. 3.
 
1. L'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e' abrogato.
2.  Dopo  l'articolo  2-octies  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
   successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
   "Art. 2-nonies. -
1. I beni confiscati  sono  devoluti  allo  Stato.  Il  provvedimento
   definitivo   di   confisca   e'   comunicato,   dalla  cancelleria
   dell'ufficio  giudiziario  che   ha   emesso   il   provvedimento,
   all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede
   nella  provincia  ove  si  trovano  i  beni  o  ha  sede l'azienda
   confiscata, nonche' al prefetto e al Dipartimento  della  pubblica
   sicurezza del Ministero dell'interno.
2.  Dopo  la  confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
   svolge le proprie  funzioni  sotto  il  controllo  del  competente
   ufficio  del  territorio del Ministero delle finanze.  Nel caso in
   cui risulti la  competenza  di  piu'  uffici  del  territorio,  il
   controllo  e' esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle
   finanze. L'amministratore puo' essere revocato in ogni  tempo,  ai
   sensi   dell'articolo   2-septies,   sino   all'esaurimento  delle
   operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al
   provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
3. L'amministratore gestisce i beni   ai sensi dell'articolo 20 della
   legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonche', in quanto applicabili, ai
   sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai  sensi  del
   decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
   finanze,  27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
   del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle  spese,
   nonche'  alla  liquidazione dei compensi che non trovino copertura
   nelle risorse della gestione, provvede il dirigente del competente
   ufficio del territorio del Ministero  delle  finanze,  secondo  le
   attribuzioni  di natura contabile previste dall'articolo 42, comma
   4, del decreto del Presidente delle Repubblica 27 marzo  1992,  n.
   287.  A  tal  fine  il  dirigente  dell'ufficio del territorio del
   Ministero delle finanze puo' avvalersi  di  apposite  aperture  di
   credito  disposte,  a  proprio  favore,  sui fondi dello specifico
   capitolo istituito nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
   Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della
   normativa  di  contabilita' generale dello Stato e del decreto del
   Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
   Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili e  dei  beni
   aziendali confiscati e' effettuata con provvedimento del direttore
   centrale  del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non
   vincolante del dirigente del competente  ufficio  del  territorio,
   sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo
   ufficio,  acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune
   interessato  e  sentito  l'amministratore  di   cui   all'articolo
   2-sexies.
2.  La  proposta  di cui al comma 1 e' formulata entro novanta giorni
   dal  ricevimento  della  comunicazione   di   cui   al   comma   1
   dell'articolo  2-nonies.  Il  provvedimento del direttore centrale
   del demanio del Ministero delle finanze e'  emanato  entro  trenta
   giorni dalla comunicazione della proposta.
3.  Anche  prima  dell'emanazione  del  provvedimento  del  direttore
   centrale del demanio del Ministero delle finanze,  per  la  tutela
   dei  beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823
   del codice civile.
   Art. 2-undecies.- 1. L'amministratore di cui all'articolo 2-sexies
   versa all'ufficio del registro:
a)  le  somme  di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate
   per la gestione di altri beni confiscati;
b)  le  somme  ricavate  dalla  vendita,  anche  mediante  trattativa
   privata,  dei  beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi
   quelli registrati, e  dei  titoli.  Se  la  procedura  di  vendita
   e' antieconomica, con provvedimento del dirigente  del  competente
   ufficio dal territorio del Ministero delle finanze e' disposta  la
   cessione   gratuita   o   la   distruzione   del   bene  da  parte
   dell'amministratore;
c) le somme derivanti dal  recupero  dei  crediti  personali.  Se  la
   procedura  di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti
   sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio  del
   territorio  del  Ministero  delle finanze, avvalendosi anche degli
   organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito  e'
   annullato   con   provvedimento  del  dirigente  dell'ufficio  del
   territorio del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di
   ordine pubblico e di protezione civile;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile  e'  sito,  per
   finalita'  istituzionali  o  sociali.  Il comune puo' amministrare
   direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito
   a comunita', ad enti, ad organizzazioni  di  volontariato  di  cui
   alla  legge  11  agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a
   cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
   comunita'  terapeutiche  e  centri   di   recupero   e   cura   di
   tossicodipendenti  di cui al testo unico delle leggi in materia di
   disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
   cura  e  riabilitazione  dei  relativi stati di tossicodipendenza,
   approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
   1990,  n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha
   provveduto alla destinazione  del  bene,  il  prefetto  nomina  un
   commissario con poteri sostitutivi;
c)  trasferiti  al  patrimonio  del comune ove l'immobile e' sito, se
   confiscati per il reato di cui all'articolo 74  del  citato  testo
   unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
   ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente  il
   bene  oppure,  preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a
   titolo gratuito, secondo i criteri di  cui  all'articolo  129  del
   medesimo  testo  unico,  ad  associazioni, comunita' o enti per il
   recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e'  sito
   l'immobile.
3.  I  beni  aziendali  sono  mantenuti  al  patrimonio dello Stato e
   destinati:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di  continuazione
   o  di  ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, previa
   valutazione del competente ufficio del  territorio  del  Ministero
   delle finanze, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero
   a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative
   di  lavoratori  dipendenti  dell'impresa  confiscata. Nella scelta
   dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni  che  garantiscono
   il  mantenimento  dei  livelli  occupazionali.  I beni non possono
   essere  destinati  all'affitto  alle  cooperative  di   lavoratori
   dipendenti  dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e'
   parente, coniuge, affine o convivente con  il  destinatario  della
   confisca,  ovvero  nel  caso  in  cui nei suoi confronti sia stato
   adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi
   1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b)  alla  vendita,  per  un  corrispettivo  non  inferiore  a  quello
   determinato  dalla stima del competente ufficio del territorio del
   Ministero  delle  finanze,  a  soggetti  che  ne   abbiano   fatto
   richiesta,  qualora  vi  sia una maggiore utilita' per l'interesse
   pubblico.    Nel  caso  di  vendita  disposta  alla  scadenza  del
   contratto  di  affitto  dei beni, l'affittuario puo' esercitare il
   diritto di prelazione  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
   della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c)  alla  liquidazione,  qualora  vi  sia  una  maggiore utilita' per
   l'interesse pubblico,  con  le  medesime  modalita'  di  cui  alla
   lettera b).
4.  Alle  operazioni  di  cui  al  comma  3 provvede il dirigente del
   competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che
   puo' affidarle all'amministratore di  cui  all'articolo  2-sexies,
   con   l'osservanza   delle   disposizioni   di   cui  al  comma  3
   dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla  data  di  emanazione
   del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero
   delle finanze di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies.
5.   I   proventi  derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla
   liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono  versati  all'ufficio
   del registro.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali
   l'Amministrazione   delle  finanze  procede  mediante  licitazione
   privata ovvero, qualora ragioni di necessita'  o  di  convenienza,
   specificatamente  indicate  e  motivate,  lo  richiedano, mediante
   trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il  parere
   di  organi  consultivi  solo per importi eccedenti due miliardi di
   lire nel caso di licitazione privata e un  miliardo  di  lire  nel
   caso  di  trattativa  privata.  I  contratti  per  i  quali non e'
   richiesto il parere del Consiglio di  Stato  sono  approvati,  dal
   dirigente  del  competente  ufficio  del  territorio del Ministero
   delle finanze, sentito  il  direttore  centrale  del  demanio  del
   medesimo Ministero.
7.  I  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del  comma  1 dell'articolo
   2-decies  e  dei  commi  2  e  3  del   presente   articolo   sono
   immediatamente esecutivi.
8.  I  trasferimenti  e  le  cessioni  di  cui  al presente articolo,
   disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
   Art. 2-duodecies. -
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993,  n.  432,  e
   per  un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario
   1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi
   1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo,  istituito
   presso  la  prefettura  competente,  per  l'erogazione, nei limiti
   delle disponibilita', di contributi  destinati  al  finanziamento,
   anche   parziale,  di  progetti  relativi  alla  gestione  a  fini
   istituzionali, sociali o  di  interesse  pubblico  degli  immobili
   confiscati, nonche' relativi a specifiche attivita' di:
   a) risanamento di quartieri urbani degradati;
   b) prevenzione  e   recupero   di   condizioni  di  disagio  e  di
   emarginazione;
   c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita';
   d) promozione  di   cultura   imprenditoriale   e   di   attivita'
   imprenditoriale per giovani disoccupati.
2.  Possono  presentare i progetti e relative richieste di contributo
   di cui al comma 1:
  a) i comuni ove sono siti gli immobili;
  b) le comunita', gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui
   alla  legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
   cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,  le
   comunita'   terapeutiche   e  i  centri  di  recupero  e  cura  di
   tossicodipendenti di cui  al  citato  testo  unico  approvato  con
   decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
   le  associazioni  sociali  che dimostrino di aver svolto attivita'
   propria nei due anni precedenti la richiesta.
3.  Il  prefetto,  sentiti  i  sindaci  dei  comuni   interessati   e
   l'assessore   regionale  competente,  previo  parere  di  apposito
   comitato   tecnico-finanziario,   dispone   sulle   richieste   di
   contributi  di  cui  ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da
   emanare entro sessanta giorni dalla data  di  presentazione  della
   richiesta.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
   i Ministri del tesoro e delle finanze,  sono  adottate,  ai  sensi
   dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
   norme regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo  di  cui
   al comma 1 del presente articolo.
4.  Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
   Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e  della  difesa,
   sono  adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
   agosto 1988, n.  400,  norme  regolamentari  per  disciplinare  la
   raccolta  dei  dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei
   dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro  o  la
   confisca  e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e
   la utilizzazione dei beni sequestrati  o  confiscati.  Il  Governo
   trasmette  ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i
   dati suddetti.
5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere  sugli  schemi  di
   regolamento  di  cui  ai  commi  3 e 4 del presente articolo entro
   trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
   comunque essere adottato.
6.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli   2-nonies,   2-decies,
   2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i
   quali  non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non
   sia stato emenato il provvedimento di cui al comma  1  del  citato
   articolo 2-decies".
3.  I  decreti  di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-duodecies della
   legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del  presente
   articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata
   in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 3:
             -   Per   l'argomento   del  citato  D.L.  n.  230/1989,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989,  si
          veda in nota al titolo.
             - Per l'argomento della citata legge n. 575/1965 si veda
          in nota al titolo.