ART. 13.

1.  Le  domande  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre
1991,  n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992,   n.  172,  e  successive  modificazioni,  il  cui  termine  di
presentazione  sia  spirato  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro
novanta giorni dalla stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1 gennaio
1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3
del  citato  decreto-legge  n.  419  del  1991  decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.  Anche  d'ufficio,  il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2,
del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle
domande  per  le  quali e' stato proposto o deciso il rigetto perche'
presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4.  Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle
domande  sulle  quali  ha  gia'  formulato proposta al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  senza  tener conto del lucro cessante nelle
valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.
 
          Note all'art. 13:
             - Per l'art. 3 del D.L. n. 419/1991, si rinvia alla nota
          all'art.  12.
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.L. n.
          419/1991:
             "Art.  5  (Fondo  di   solidarieta'   per   le   vittime
          dell'estorsione).  -  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto
          nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarieta' per
          le vittime dell'estorsione', di seguito denominato 'Fondo'.
             2. Il Fondo e'  amministrato,  sotto  la  vigilanza  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          dall'istituto nazionale delle  assicurazioni  a  mezzo  del
          proprio  consiglio  di  amministrazione. Presso il medesimo
          istituto, fermi restando  gli  ordinari  controlli  cui  e'
          sottoposta  la relativa attivita', e' istituito un comitato
          avente compiti consultivi, propositivi e di verifica  della
          rispondenza   della   gestione  del  Fondo  alle  finalita'
          previste dal presente decreto.
             3. Il comitato di cui  al  comma  2  e'  presieduto  dal
          presidente,  dell'Istituto  nazionale delle assicurazioni o
          in  sua  vece  dal  direttore  ed   e'   composto   da   un
          rappresentante  per  ciascuno dei Ministeri dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  del   tesoro,   delle
          finanze,  dell'interno  e di grazia e giustizia, nonche' da
          tre  componenti,   nominati   annualmente   dal   Consiglio
          nazionale  dell'economia e del lavoro su designazione delle
          associazioni nazionali di categoria in esso  rappresentate,
          assicurando il principio della rotazione".