ART. 16.

  1.  L'attivita'  di mediazione o di consulenza nella concessione di
finanziamenti  da  parte  di  banche  o di intermediari finanziari e'
riservata  ai  soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il
Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
  2.  Con  regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   e'   specificato  il  contenuto
dell'attivita'  di  mediazione creditizia e sono fissate le modalita'
per  l'iscrizione  e  la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di
pubblicita' dell'albo medesimo. La cancellazione puo' essere disposta
per  il  venire  meno  dei  requisiti indicati al comma 3 e per gravi
violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
  3. i requisiti di onorabilita' necessari per l'iscrizione nell'albo
di  cui  al  comma  1  sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  4. Ai soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione creditizia si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
  5.   L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione  creditizia  e'
compatibile con lo svolgimento di altre attivita' professionali.
  6.  La  pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui al comma 1
e'  subordinata  all'indicazione,  nella  pubblicita' medesima, degli
estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
  7.  Chiunque  svolge  l'attivita'  di  mediazione  creditizia senza
essere  iscritto  nell'albo  indicato  al  comma  1  e' punito con la
reclusione  da  sei  mesi  a quattro anni e con la multa da quattro a
venti milioni di lire.
  8.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non si applicano alle
banche,   agli   intermediari  finanziari,  ai  promotori  finanziari
iscritti  all'albo  previsto  dall'articolo 5, comma 5, della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
  9.   Salvo   che  il  fatto  costituisca  reato  piu'  grave,  chi,
nell'esercizio  di attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria
o  di  mediazione  creditizia,  indirizza una persona, per operazioni
bancarie  o  finanziarie,  a  un soggetto non abilitato all'esercizio
dell'attivita' bancaria o finanziaria, e' punito con l'arresto fino a
due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.
 
          Note all'art. 16:
             -  Per  il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si
          veda in nota all'art. 14.
             - Si trascrive l'art. 109 del D.Lgs. n. 385/1993  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
             "Art.   109   (Requisiti   di   professionalita'   e  di
          onorabilita'  degli  esponenti   aziendali).   -   1.   Con
          regolamento  del  Ministro  del tesoro adottato, sentiti la
          Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i
          requisiti  di  professionalita'  e  di   onorabilita'   dei
          soggetti   che   svolgono   funzioni   di  amministrazione,
          direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.
             2.  Il  difetto  dei  requisiti  determina  la decadenza
          dall'ufficio.    Essa  e'  dichiarata  dal   consiglio   di
          amministrazione  entro  trenta  giorni dalla nomina o dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
             3. Il regolamento previsto dal  comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nel comma 2.
             4. In caso di inerzia del consiglio di  amministrazione,
          la  Banca  d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari
          iscritti nell'elenco speciale".
             - Il titolo VI  del  D.Lgs.  n.  358/1993  tratta  della
          "Trasparenza delle condizioni contrattuali".
             -  Il  D.L.  n. 143/1991 riguarda "Provvedimenti urgenti
          per limitare l'uso del contante e dei titoli  al  portatore
          nelle  transazioni  e prevenire l'utilizzazione del sistema
          finanziario a scopo di riciclaggio".
             - Si riporta il comma  5  dell'art.  5  della  legge  n.
          1/1991   (Disciplina   dell'attivita'   di  intermediazione
          mobiliare e disposizioni  sull'organizzazione  dei  mercati
          mobiliari):
             "5. E' istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale
          dei  promotori  di  servizi  finanziari. La CONSOB provvede
          entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  a  pubblicare  l'albo
          aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente".