ART. 17. 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione. 2. La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi. 3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio. 4. Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione. 5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo. 6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.