ART. 2. 
 
  1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia  e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente  per  operazioni  della  stessa  natura.  I  valori   medi
derivanti da tale rilevazione, corretti in  ragione  delle  eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al  trimestre  di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. La classificazione  delle  operazioni  per  categorie  omogenee,
tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della  durata,
dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio  italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui  al  comma  1  ed
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito  sono  tenuti
ad affiggere nella rispettiva  sede,  e  in  ciascuna  delle  proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile,  apposito
avviso  contenente  la  classificazione   delle   operazioni   e   la
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 
  4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del  codice
penale,  oltre  il  quale  gli  interessi  sono  sempre  usurari,  e'
stabilito  nel  tasso  medio   risultante   dall'ultima   rilevazione
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   ai   sensi   del   comma   1
relativamente alla categoria di  operazioni  in  cui  il  credito  e'
compreso, aumentato della meta'. 
 
          Nota all'art. 2: 
             - Si trascrive il testo degli articoli 106 e 107 del  D.
          Lgs. n.  385/1993  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia): 
             "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio  nei
          confronti del pubblico delle  attivita'  di  assunzione  di
          partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma, di prestazione di servizi di  pagamento  e
          di intermediazione in cambi  e'  riservato  a  intermediari
          finanziari  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 
             2. Gli intermediari  finanziari  indicati  nel  comma  1
          possono  svolgere  esclusivamente  attivita'   finanziarie,
          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 
             3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al  ricorrere
          delle seguenti condizioni: 
               a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
               b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 
               c) capitale sociale versato  non  inferiore  a  cinque
          volte il capitale minimo pevisto per la costituzione  delle
          societa' per azioni; 
               d) possesso da parte dei partecipanti  al  capitale  e
          degli esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti  dagli
          articoli 108 e 109. 
             4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia  e
          l'UIC: 
               a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel
          comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra  l'esercizio
          nei confronti  del  pubblico.  Il  credito  al  consumo  si
          considera comunque esercitato nei  confronti  del  pubblico
          anche quando sia limitato all'ambito dei soci; 
               b)  per  gli  intermediari  finanziari  che   svolgono
          determinati tipi di attivita', puo',  in  deroga  a  quanto
          previsto dal comma  3,  vincolare  la  scelta  della  forma
          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme
          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 
             5.  Le  modalita'   di   iscrizione   nell'elenco   sono
          disciplinate dal Ministero del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC
          da' comunicazione delle iscrizioni alla  Banca  d'Italia  e
          alla CONSOB. 
             6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari  finanziari  la
          comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere
          delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 
             7. I soggetti che svolgono funzioni di  amministrazione,
          direzione e controllo presso  gli  intermediari  finanziari
          comunicano  all'UIC,  con   le   modalita'   dallo   stesso
          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre
          societa' ed enti di qualsiasi natura". 
             "Art. 107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro, sentite la Banca d'Italia e  la  CONSOB,  determina
          criteri oggettivi, riferibili  all'attivita'  svolta,  alla
          dimensioni e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
          base ai quali sono individuati gli intermediari  finanziari
          che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
             2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni
          del CICR,  detta  agli  intermediari  iscritti  nell'elenco
          speciale  disposizioni  aventi  ad  oggetto   l'adeguatezza
          patrimoniale e il contenimento del rischio  nelle  sue  di-
          verse configurazioni.